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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto privo di specificità e dunque non scrutinabile nel merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo di ricorso riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, rilevando che non era stato dedotto alcunché di specifico a sostegno della censura.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza richiama il fatto che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una condanna è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non contiene deduzioni specifiche idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul giudizio di responsabilità deve indicare puntualmente gli errori della decisione di merito; la mera riproposizione astratta del tema non consente il controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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