Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto privo di specificità e dunque non scrutinabile nel merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo di ricorso riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, rilevando che non era stato dedotto alcunché di specifico a sostegno della censura.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza richiama il fatto che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità per tale reato.
richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una condanna è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non contiene deduzioni specifiche idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul giudizio di responsabilità deve indicare puntualmente gli errori della decisione di merito; la mera riproposizione astratta del tema non consente il controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti normativi.
Come è indicizzato
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