Cassazione Penale, Ordinanza n. 39194/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma quanto alla condanna per il reato contestato e alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio non oggetto di un valido scrutinio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di lieve entità. I motivi dedotti riguardavano la ritenuta recidiva, il trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano inammissibili perché meramente riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, comunque, generiche, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito la tenuta per la genericità e ripetitività delle doglianze.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze in tema di recidiva, trattamento sanzionatorio e sostituzione della pena devono essere articolate in modo puntuale e non generico; la mera reiterazione di argomenti già svolti non consente il sindacato di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39188/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39189/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39199/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →