Sentenza n. 41/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 764/2024 emessa dal Tribunale di Locri – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro n. 764/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 764/2024 del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2021 per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.536,32, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. La sentenza era passata in giudicato ed era stato rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l'amministrazione non ha fornito la prova dell'avvenuto e integrale pagamento, è stata dedotta l'inottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Locri. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricandolo di insediarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proponibile, essendo decorso il termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 CCNL del 15.03.2021
La disposizione contrattuale costituisce il fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione coattiva nei confronti della PA.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato consente di dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione e di ordinarle l'esecuzione entro un termine determinato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e ponendo a carico di quest'ultima le relative spese.
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