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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07577/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

A seguito dell’accorpamento di due camere di commercio e della costituzione del nuovo ente, la presidente aveva conferito con determina d’urgenza l’incarico di Segretario generale facente funzioni a una persona e aveva nominato un altro soggetto, già Segretario generale dell’ente confluito, come conservatore del registro delle imprese e vice segretario generale facente funzioni. Quest’ultimo ha agito davanti al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, per far dichiarare inefficace l’incarico attribuito alla controinteressata, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al conferimento dell’incarico all’esito di una procedura selettiva conforme all’art. 19 d.lgs. 165/2001 e per conservare il medesimo trattamento economico precedentemente goduto. La camera di commercio ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo che la controversia riguardasse un atto di macro-organizzazione e che, quindi, la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo correttamente adito il Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro. La Corte ha qualificato la domanda in base al petitum sostanziale come pretesa all’attribuzione di un incarico dirigenziale e alla tutela di diritti soggettivi nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato. Ha escluso che la controversia coinvolgesse una procedura concorsuale o un atto di macro-organizzazione: mancavano infatti commissione esaminatrice con poteri decisori e graduatoria finale, e la scelta era frutto di valutazione discrezionale. Pertanto, essendo in gioco atti amministrativi presupposti, questi possono essere disapplicati dal giudice ordinario se illegittimi. Le spese del regolamento restano regolate secondo quanto disposto nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre il regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario, salvo le eccezioni previste dal comma 4; il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione e, in giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3.

  • art. 19 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato dalla parte ricorrente nel merito come parametro per contestare la legittimità del conferimento dell’incarico dirigenziale.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione amministrativa generale di legittimità richiede il coinvolgimento di un’attività autoritativa della pubblica amministrazione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    È la norma richiamata per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula utilizzata nell’atto introduttivo.
  • Nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato, la giurisdizione ordinaria è la regola anche quando siano impugnati atti amministrativi presupposti, purché la domanda miri alla tutela di diritti soggettivi e non sia devoluta a una specifica materia riservata al giudice amministrativo.
  • La giurisdizione amministrativa presuppone il coinvolgimento di un’attività autoritativa della pubblica amministrazione; in difetto di tale connotazione, non vi è spazio per il riparto in favore del giudice amministrativo.
  • Un procedimento selettivo non assume natura concorsuale se manca una commissione esaminatrice con poteri decisori e manca una graduatoria finale formata all’esito di valutazione comparativa.
  • Il conferimento di un incarico dirigenziale in un ente pubblico privatizzato è normalmente riconducibile a un atto di micro-organizzazione e non a un atto di macro-organizzazione.
  • Quando si agisce davanti al giudice ordinario per la tutela di diritti nel pubblico impiego privatizzato, gli atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati se illegittimi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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