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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07231/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Una società è stata condannata in appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno da perdita di valore di immobili, ritenuto conseguente all'inquinamento dell'area in cui insistevano abitazioni di pregio appartenenti ai resistenti. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi contro la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato i danni e posto a suo carico anche le spese di lite. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata transatta; i controricorrenti hanno confermato l'intervenuta transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia rituale al ricorso, ritenendo soddisfatte le condizioni dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, valorizzando la sostanziale convergenza delle parti sulla definizione transattiva della lite. La Corte ha escluso anche l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale quando rispetta le condizioni previste dalla norma e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la controversia è stata transatta e le parti convergono sulla definizione del giudizio, può disporsi la compensazione integrale delle spese di cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è istituto di stretta applicazione e non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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