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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28700/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, che aveva difeso parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Brindisi con cui era stata accolta la sua opposizione alla liquidazione del compenso professionale, con liquidazione in suo favore di euro 3.552,50 oltre accessori, ma con dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio di opposizione per la mancata costituzione del Ministero della giustizia. Con l’unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione degli artt. 91, comma 1, 92 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, nel qualificare come irripetibili le spese per la semplice contumacia dell’amministrazione, avrebbe in sostanza operato una compensazione delle spese senza i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c., mentre la contumacia della parte intimata non basta di per sé a escludere la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. discende oggettivamente dalla soccombenza e non ha natura sanzionatoria; pertanto il comportamento meramente inerte della parte convenuta o intimata, inclusa la contumacia, non impedisce la sua condanna al rimborso delle spese processuali. Ha inoltre chiarito che la compensazione ex art. 92 c.p.c. presuppone i relativi requisiti di legge e non può essere surrettiziamente disposta tramite una formula di irripetibilità delle spese giustificata dalla sola mancata costituzione del Ministero. Di conseguenza l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio di legittimità, come indicato nella premessa del ricorso.

  • artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002

    opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002

    costituiscono il fondamento procedurale dell’opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione degli art. 91, comma 1, 92 e 132 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza in modo oggettivo e non ha natura sanzionatoria; la contumacia o l’inerzia della parte non escludono, di regola, la ripetizione delle spese a favore della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    violazione degli art. 91, comma 1, 92 e 132 c.p.c.

    la compensazione delle spese è possibile solo nei casi previsti dalla norma; non può essere surrogata da una declaratoria di irripetibilità fondata sulla sola mancata costituzione della controparte.

  • art. 132 c.p.c.

    violazione degli art. 91, comma 1, 92 e 132 c.p.c.

    è richiamato come norma processuale violata dalla motivazione adottata dal giudice di merito in punto spese.

  • art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    regola il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    disciplina la proposta e la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    il principio di diritto può essere enunciato solo nei limiti in cui la Corte decide su una questione effettivamente devoluta e rilevante per la statuizione impugnata, non in via preventiva su questioni non decise dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. costituisce conseguenza oggettiva della soccombenza e non una sanzione: il mero comportamento inerte o la contumacia della parte soccombente non escludono, di regola, la sua condanna al rimborso delle spese processuali.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è una deroga al principio di soccombenza e richiede i presupposti previsti dalla legge; non può essere mascherata da formule come "irripetibilità" delle spese se manca una base normativa autonoma.
  • Se la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto spese processuali, la declaratoria di irripetibilità non può fondarsi sulla sola mancata costituzione della controparte, poiché tale circostanza, da sola, non elimina il diritto al rimborso delle spese.
  • La Corte di cassazione può enunciare principi di diritto solo entro i limiti delle questioni effettivamente decise nella sentenza impugnata e rilevanti ai fini del controllo di legittimità, non in via astratta o preventiva su profili non esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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