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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02969/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La parte attrice, dopo il decesso della testatrice, aveva ricevuto per testamento olografo la qualità di erede e un legato avente ad oggetto un immobile. Il notaio aveva pubblicato il testamento e poi aveva rogato l’atto di accettazione dell’eredità da parte degli eredi, indicando gli estremi catastali del bene, ma senza menzionare un vincolo di destinazione alberghiera già risultante dall’atto di acquisto della de cuius. In seguito, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, era emersa l’assenza di effettiva gestione turistico-alberghiera, con revoca della licenza, procedimento penale per lottizzazione abusiva, confisca dell’immobile e danno patrimoniale lamentato dalla legataria. In giudizio la medesima sosteneva che il notaio, incaricato di esaminare il testamento e ricostruire il patrimonio ereditario, avrebbe dovuto svolgere più approfondite verifiche e informarla circa l’opportunità di rinunciare al legato; deduceva violazione degli obblighi professionali del notaio, nonché errore nella valutazione delle prove e omessa considerazione di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di merito avevano accertato, con motivazione incensurabile, che l’incarico era limitato alla pubblicazione del testamento e non comprendeva una consulenza sulla convenienza dell’acquisto del legato. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa alla mancata pronuncia era infondata, perché la domanda risarcitoria dipendeva logicamente dall’affermazione della responsabilità professionale, esclusa nei gradi di merito. Infine, la censura sul mancato trasferimento delle quote della società collegata al vincolo risultava nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure, perché dirette a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; ha comunque giudicato infondate le doglianze, poiché l’oggetto dell’incarico notarile era limitato alla pubblicazione del testamento e non includeva una consulenza sulla convenienza di rinunciare al legato. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia e ha dichiarato nuova, quindi inammissibile, la questione relativa al trasferimento delle quote societarie. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del notaio e della compagnia assicuratrice. La Corte ha inoltre enunciato un principio di diritto sul significato dell’espressione "ricevere un atto" nella legge notarile, chiarendo che, nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio riceve l’atto di pubblicazione, che non incide sulla validità o convenienza del testamento o del legato.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, L. n. 89/1913

    come sostituito dall’art. 12 del D.lgs. n. 249/2006

    l’espressione "ricevere un atto" nella legge notarile va intesa come attività di indagine, interpretazione ed espressione in forma giuridica della volontà delle parti; nel caso della pubblicazione del testamento olografo, l’atto ricevuto è la pubblicazione del testamento, che non aggiunge nulla alla validità o convenienza del contenuto testamentario.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio, ma la sua violazione è stata esclusa perché l’incarico era limitato alla pubblicazione del testamento.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la sua violazione è stata esclusa per la delimitazione dell’incarico professionale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione la mera ricognizione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito sulla base delle prove.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    è stato il fondamento per l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie.
  • In tema di responsabilità del notaio, l’obbligo professionale va individuato in relazione allo specifico incarico conferito: non è configurabile una responsabilità per omessa consulenza su profili estranei all’oggetto dell’incarico stesso.
  • La pubblicazione del testamento olografo è un atto notarile distinto e non comporta, di per sé, un dovere del notaio di valutare la convenienza economico-giuridica del legato per il chiamato o il legatario.
  • Le censure che introducono per la prima volta in cassazione un fatto o un profilo di responsabilità non dedotto nei precedenti gradi di merito sono inammissibili per novità.
  • La doglianza di omessa pronuncia non può essere accolta quando la domanda dipende logicamente dalla pretesa principale già respinta per insussistenza del presupposto della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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