Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20524/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Amalberti contestava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per esercizio abusivo della professione di avvocato (atti commessi il 26, 27, 28 settembre e il 7 e 11 ottobre 2011). Il ricorrente, cittadino con titolo spagnolo di "Abogado" regolarmente iscritto all'Ordine spagnolo e successivamente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano come avvocato stabilito solo dal 20/10/2011, sosteneva che l'attività svolta in Italia riguardava l'assistenza temporanea in una unica fase cautelare quale codifensore e che, avendo inviato le comunicazioni previste, era operativa la disciplina della temporaneità prevista dalla legge n.31/1982 (art.9), non quella per l'inserimento/integrazione prevista dal d.lgs. n.96/2001 (art.12). Contestava inoltre la mancanza dell'elemento psicologico del reato e la disapplicazione della direttiva CE n.249/1977.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse esaminato la questione della temporaneità dell'incarico e avesse applicato una disciplina non pertinente (art.12 d.lgs. n.96/2001) invece di considerare la normativa sulla "attività temporanea" (legge n.31/1982, con particolare riferimento alla comunicazione prevista dall'art.9). Alla luce del decorso del termine di prescrizione intervenuto il 23/03/2019, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 348 cod. pen.

    Norme poste a fondamento dell'imputazione: l'art.348 cod. pen. disciplina l'esercizio abusivo della professione; l'art.81 cpv. è richiamato nella contestazione come disposizioni penali applicate nel caso concreto.

  • Legge 9 febbraio 1982, n. 31

    Regola l'esercizio temporaneo della professione da parte di avvocati di altri Stati membri: è richiesta la tempestiva comunicazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente e, per l'attività temporanea, lo svolgimento dell'incarico di concerto con un avvocato locale; in mancanza della comunicazione formale l'avvocato non è abilitato a svolgere l'attività difensiva.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96

    Disciplina la procedura di integrazione per l'avvocato stabilito (trascorsi tre anni di esercizio in Italia) e le modalità per ottenere la dispensa dalla prova attitudinale; non riguarda l'esercizio temporaneo e pertanto non è pertinente alla fattispecie contestata ove l'attività fosse episodica e comunicata come temporanea.

  • Direttiva CE n. 249/1977

    Richiamata dal ricorrente come fonte interpretativa e, secondo la censura, direttamente applicabile per la regolamentazione del tema del riconoscimento e dell'esercizio professionale transfrontaliero degli avvocati; la decisione prende atto del richiamo dottrinale ma si fonda sulla normativa nazionale e sulla giurisprudenza.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n.176

    Norma procedurale richiamata per indicare la modalità di svolgimento del procedimento davanti alla Corte (regole transitorie/organizzative), non incide sulla decisione di merito circa la qualificazione dell'attività professionale e sulla prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39199 del 14/05/2015 (Rv. 265105 D'Anna)

    Precedente richiamato dalla corte che chiarisce come, ai fini dell'abilitazione all'esercizio difensivo in Italia da parte di un avvocato comunitario, la formale comunicazione prevista dall'art.9 della legge n.31/1982 al presidente dell'ordine competente sia presupposto indispensabile; in difetto l'autorità deve prescindere dalla nomina.

Massime di principio

  • L'avvocato di uno Stato membro che esercita in Italia in via temporanea deve effettuare la tempestiva comunicazione al Presidente dell'Ordine competente (art.9 legge n.31/1982); senza tale comunicazione l'incarico può non abilitare all'esercizio difensivo.
  • La disciplina dell'avvocato "stabilito" e delle procedure di integrazione (d.lgs. n.96/2001, art.12) è distinta dalla disciplina dell'esercizio temporaneo: occorre applicare la norma corretta in base alla natura (temporanea o stabile) dell'attività svolta.
  • In sede processuale la qualificazione dell'attività professionale (temporanea vs permanente) è determinante per la liceità dell'esercizio e può incidere sulla responsabilità penale; la Corte d'appello deve esaminare espressamente tale questione se sollevata.
  • La mancata valutazione di argomentazioni rilevanti da parte della corte di merito può portare la Cassazione ad annullare la sentenza; tuttavia se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il provvedimento può essere annullato senza rinvio per estinzione del reato.
  • Per evitare rischi penali e di nullità dell'attività difensiva, l'avvocato comunitario che assiste temporaneamente in Italia dovrebbe: effettuare la comunicazione prevista, agire in concerto con un avvocato locale e conservare documentazione delle comunicazioni inviate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.