Cassazione Penale, Ordinanza n. 14370/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva sostanzialmente confermato la loro condanna di primo grado, riformando solo il trattamento sanzionatorio, per due episodi di furto aggravato contestati in rubrica, uno ritenuto tentato e l'altro consumato. In cassazione hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, quanto al capo 1, che il fatto dovesse essere riqualificato come desistenza volontaria, e quanto al capo 2, che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo. La Corte ha rilevato che i motivi riproponevano in modo pedissequo censure già formulate in appello e già disattese con argomentazioni puntuali, senza confronto con la motivazione impugnata, e che in realtà miravano a ottenere una diversa valutazione di fatto degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che le doglianze non introducevano questioni nuove di diritto, ma reiteravano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale fattuale non consentita al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente dal riferimento al tentativo e alla richiesta di riqualificazione di un capo di imputazione in termini di tentativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, perché il controllo della Cassazione si limita alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логicamente coerente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza reale confronto con le ragioni decisorie.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, se la censura non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la previsione applicata dalla Corte.
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