Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14370/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva sostanzialmente confermato la loro condanna di primo grado, riformando solo il trattamento sanzionatorio, per due episodi di furto aggravato contestati in rubrica, uno ritenuto tentato e l'altro consumato. In cassazione hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, quanto al capo 1, che il fatto dovesse essere riqualificato come desistenza volontaria, e quanto al capo 2, che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo. La Corte ha rilevato che i motivi riproponevano in modo pedissequo censure già formulate in appello e già disattese con argomentazioni puntuali, senza confronto con la motivazione impugnata, e che in realtà miravano a ottenere una diversa valutazione di fatto degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che le doglianze non introducevano questioni nuove di diritto, ma reiteravano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale fattuale non consentita al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, perché il controllo della Cassazione si limita alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логicamente coerente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza reale confronto con le ragioni decisorie.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, se la censura non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la previsione applicata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.