Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La decisione riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso dell'imputata, dichiarata responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale. Nel dispositivo originario erano state liquidate le spese di rifusione in favore di tutte le parti civili come se fossero dovute direttamente alle stesse, senza considerare che due parti civili erano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ha rilevato che si trattava di mero errore materiale e ha disposto la rettifica delle statuizioni sulle spese, distinguendo la posizione dell'INAIL da quella delle altre due parti civili ammesse al gratuito patrocinio, per le quali la liquidazione deve avvenire con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato. Il ricorso principale, per quanto qui richiamato, era già stato respinto; la pronuncia in esame interviene solo per correggere il dispositivo sulle spese.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 11036 del 28/01/2026. Il dispositivo corretto mantiene il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma precisa che la rifusione delle spese di legittimità va liquidata in euro 3.000 in favore dell'INAIL oltre accessori di legge, mentre per le altre due parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrà avvenire con separato decreto della Corte di appello di Palermo, con pagamento in favore dello Stato ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La sentenza di partenza riguardava un'imputazione per omicidio colposo aggravato, richiamata solo per identificare il procedimento principale.
Per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese avviene con separato decreto di pagamento.
La liquidazione del compenso spettante alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato deve seguire il meccanismo previsto dalla normativa sul gratuito patrocinio, con pagamento in favore dello Stato.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una sentenza contenga un'indicazione errata o incompleta sulle spese processuali, il giudice può procedere alla correzione dell'errore materiale se l'inesattezza è immediatamente riconoscibile e non incide sul contenuto decisorio sostanziale.
- Se una parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese non può essere disposta come pagamento diretto in suo favore, dovendo invece applicarsi il regime speciale previsto dal d.P.R. n. 115/2002, con liquidazione mediante separato decreto e pagamento in favore dello Stato.
- La correzione dell'errore materiale non altera l'esito del giudizio di cassazione già definito nel merito, ma si limita a rendere il dispositivo conforme alla disciplina applicabile sulle spese.
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