Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l'ulteriore corso. Non ha deciso nel merito sulla revoca della confisca, ma ha applicato il principio per cui contro tali provvedimenti è esperibile l'opposizione e non il ricorso per cassazione immediato.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca di una confisca già disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e il correlativo vizio di motivazione, assumendo che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato l'avvenuto pagamento all'Erario, da parte del ricorrente, di somme superiori al residuo debito tributario. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l'impugnazione doveva essere riqualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., trattandosi di provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo a materia di cui all'art. 676 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
È la base normativa della confisca oggetto della richiesta di revoca; il ricorrente ne invocava l'applicazione in relazione all'avvenuto pagamento del debito tributario.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano in materia rientrante nell'art. 676 c.p.p. è prevista l'opposizione, sicché l'eventuale ricorso per cassazione va riqualificato come opposizione.
Individua la materia dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione per i quali la Corte afferma che il rimedio è l'opposizione e non il ricorso per cassazione diretto.
Richiamato per chiarire che la stessa regola vale anche se il giudice dell'esecuzione abbia impropriamente provveduto in udienza camerale anziché de plano.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato in materia rientrante nell'art. 676 c.p.p. il rimedio è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., anche quando il provvedimento sia stato reso de plano.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un simile provvedimento deve essere riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, per garantire alla parte una piena cognizione di riesame dinanzi al giudice dell'esecuzione.
- La riqualificazione dell'impugnazione è funzionale a non privare l'interessato del controllo nel merito da parte del giudice competente sulla decisione esecutiva, compresa quella relativa alla confisca.
- In presenza di una richiesta di revoca della confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la questione processuale sul mezzo di impugnazione precede ogni valutazione sul merito dell'asserito pagamento del debito tributario.
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