Cassazione Penale, Ordinanza n. 14283/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/05/2025. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva censure di diritto specifiche, ma soltanto doglianze in punto di fatto, sostanzialmente riproduttive di profili già dedotti contro il giudizio di responsabilità e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. La Suprema Corte rileva quindi che il motivo è meramente fattuale e non si confronta utilmente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla luce del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000. Dal testo non emergono i reati contestati né il merito della condanna oltre il riferimento al giudizio di responsabilità confermato in appello.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue quando il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità va compiuta in concreto; in mancanza di elementi contrari, la sanzione pecuniaria accessoria è applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14200/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14250/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14278/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_penale · 20 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14284/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →