Cassazione Penale, Ordinanza n. 14245/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso, rilevando che il medesimo provvedimento era già stato definito in un precedente giudizio di legittimità promosso dallo stesso ricorrente e deciso con annullamento senza rinvio. Ne consegue la consumazione del potere di impugnazione e l'assenza di un interesse attuale alla duplicazione del sindacato sullo stesso atto.
Esito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
Il provvedimento impugnato riguardava la convalida, da parte del GIP, del decreto del Questore con cui erano stati disposti il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei confronti del ricorrente, in occasione delle competizioni sportive in cui gioca una determinata squadra. Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma dal testo non emerge il contenuto specifico di tali censure. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. La Corte rileva però che lo stesso atto era già stato impugnato dallo stesso soggetto con un precedente ricorso, già deciso con annullamento senza rinvio in un diverso procedimento iscritto a ruolo, sicché il nuovo ricorso è privo di interesse attuale e concreto e non può essere esaminato nuovamente.
Massime di principio
- Quando il medesimo provvedimento è già stato oggetto di un precedente ricorso per cassazione proposto dallo stesso soggetto e definito con decisione irrevocabile, il successivo ricorso contro lo stesso atto è inammissibile in senso sostanziale per difetto di interesse attuale e concreto alla decisione.
- L'ordinamento non consente una duplicazione del sindacato giurisdizionale sul medesimo atto: la definizione del primo ricorso consuma il potere di impugnazione rispetto a quel provvedimento.
- In presenza di pregressa definizione del ricorso sul medesimo atto, la Corte può dichiarare il non luogo a provvedere, poiché non residua un oggetto utilmente scrutinabile.
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