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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14278/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi non confrontano in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, ma ripropongono doglianze già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 24/04/2025. Dal testo emerge che i fatti di causa riguardano la conferma di una decisione di merito con trattamento sanzionatorio contestato dal ricorrente. I tre motivi dedotti si risolvono, secondo la Corte, in un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata e nella reiterazione delle medesime censure già affrontate in appello: mancata esclusione della recidiva, errato bilanciamento tra circostanze e omessa applicazione della pena sostitutiva. La Corte di legittimità rileva che tali questioni sono state già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità sia senza colpa.

  • art. 99 c.p.

    È richiamata, per relationem ai motivi di ricorso, la questione della recidiva e della sua esclusione.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamata, per relationem ai motivi di ricorso, la questione del bilanciamento tra circostanze, che incide anche sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 545-bis c.p.p.

    È richiamata, per relationem ai motivi di ricorso, la questione dell'omessa applicazione della pena sostitutiva.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata e nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate dalla sentenza di merito.
  • La censura è specifica solo se si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e indica puntualmente errori logici o giuridici; la mera reiterazione di questioni già decise non è sufficiente.
  • La doglianza relativa alla recidiva, al bilanciamento delle circostanze o alla mancata applicazione di una pena sostitutiva deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso in cui l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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