Cassazione Civile, Ordinanza n. 08242/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente nei confronti della banca per il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) relativo agli anni 2011 e 2012. La banca ha proposto opposizione al decreto, ma i giudici di merito l'hanno respinta ritenendo che il premio fosse dovuto non in base al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, bensì in presenza della sola previsione di un impegno di spesa in bilancio, trattandosi di emolumento collegato alla posizione strategica del dipendente e alla coerenza del suo comportamento con la prestazione richiesta. In cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l., degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., dell'art. 24 del contratto integrativo aziendale, della delibera del consiglio di amministrazione del 13 gennaio 2011 e del verbale assembleare del 29 aprile 2013, sostenendo che il premio fosse subordinato al conseguimento di specifici obiettivi preventivamente fissati dalla banca e non alla mera iscrizione a budget; ha inoltre contestato che la mancata attivazione della procedura informativa potesse dimostrare un obbligo generalizzato di erogazione del premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure della banca. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che la sentenza impugnata aveva interpretato in modo non corretto le fonti collettive applicabili, trascurando il dato letterale e la lettura coordinata dell'art. 44 c.c.n.l. e dell'art. 24 del contratto integrativo, che riconducono l'istituzione del premio alla sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, con erogazione subordinata al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi e nel rispetto di canoni di oggettività e trasparenza.
Norme richiamate
art. 44 c.c.n.l.
La disposizione è letta come fonte che attribuisce all'impresa una facoltà unilaterale e discrezionale di istituire il premio aziendale di rendimento, determinarne importo, criteri di attribuzione e tempi di pagamento, in relazione a prefissati specifici obiettivi, con obblighi di informazione e consultazione sindacale ma senza obbligo a contrarre.
art. 24 del Contratto integrativo aziendale
È considerato strumento attuativo della previsione nazionale e va interpretato in modo coordinato con l'art. 44 c.c.n.l., senza alterarne la natura discrezionale dell'istituto.
Richiama il criterio letterale quale primo e prioritario momento dell'interpretazione contrattuale, non adeguatamente applicato dalla Corte territoriale.
Impone l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, trascurata nella decisione di merito.
Evoca il canone di interpretazione secondo buona fede nell'interpretazione del contratto collettivo.
La "Relazione di remunerazione" approvata dall'assemblea è stata esaminata come documento interpretativo del contesto regolatorio del premio, ma non è stata ritenuta decisiva per mutare la natura discrezionale dell'istituto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole collettive che disciplinano un premio aziendale di rendimento, il criterio letterale della disposizione nazionale deve essere il primo e decisivo parametro ermeneutico; i criteri ulteriori operano solo se il testo non sia già sufficientemente chiaro.
- Se la fonte collettiva attribuisce all'impresa la facoltà di istituire l'incentivo e di determinarne criteri e ammontare in relazione a obiettivi prefissati, il premio non può essere trasformato in un emolumento dovuto per il solo fatto dell'inserimento a budget o della posizione strategica del lavoratore.
- Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dalla disciplina collettiva non equivalgono, di per sé, a un obbligo dell'impresa di contrattare o di erogare il premio, né rendono automatico il diritto del lavoratore alla prestazione.
- La contrattazione integrativa deve essere letta come strumento di attuazione coerente della disciplina nazionale e non può essere interpretata in modo da spezzare il nesso sistematico tra le due fonti.
- La mancata attivazione della procedura informativa, quando la norma collettiva la configura come eventuale e avviabile su iniziativa sindacale, non è sufficiente da sola a fondare la natura obbligatoria del premio o a prescinderne i presupposti sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08182/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08183/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08185/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08186/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08191/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08192/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →