Cassazione Penale, Sentenza n. 24630/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Maculotti era stato condannato per più reati: falsità materiale in atto pubblico (più capi, consistenti in alterazioni di verbali di contravvenzione) e truffa aggravata e continuata. In primo grado il Tribunale di Modena lo aveva condannato a 2 anni e 8 mesi; la Corte d'Appello di Bologna aveva rideterminato la pena a 1 anno e 8 mesi applicando le attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante. Con ricorso in Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) censura sulla ritenuta insussistenza della grossolanità dei falsi e violazione dell'art. 49 c.p.; 2) censura sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione della tenuità del fatto; 3) censura del diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'inafferrabilità 'ictu oculi' dei falsi e congrua la comparazione delle circostanze (attenuanti in equivalenza all'aggravante), nonché fondata la valutazione sulla gravità del danno economico (non tenuità). Ha invece accolto il terzo motivo: il diniego della sospensione condizionale della pena era motivato con riferimenti a un disturbo psicologico e a un 'piccolo furto' non adeguatamente documentati e valutati. Perciò la Suprema Corte ha annul lato sensu la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per un nuovo esame sul punto; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Richiamata in ordine alla disciplina procedurale e alla requisitoria scritta in cassazione (assenza di richiesta di discussione orale e utilizzo della requisitoria scritta ex art. 23, comma 8).
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamato come norma di proroga della disciplina processuale richiamata dal precedente decreto-legge (contesto procedurale della trattazione del ricorso).
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato per delimitare l'estensione dei motivi di ricorso ammessi in cassazione (limiti dell'articolazione dei motivi).
Il ricorrente invocava inosservanza di tale norma; la Corte ha valutato che, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, la punibilità per falso è esclusa solo quando la falsificazione sia evidente 'ictu oculi'. La Corte ha ritenuto che qui non fosse il caso, perché le alterazioni potevano apparire come correzioni di errori materiali e furono necessarie indagini per scoprirle.
Massime di principio
- La falsificazione documentale è non punibile per inidoneità solo se la contraffazione è talmente evidente da risultare riconoscibile 'ictu oculi'; correzioni che possono apparire come semplici rettifiche non escludono la rilevanza penale se occorrono accertamenti per scoprirle.
- Le valutazioni sulla prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti sono tipiche del giudizio di merito: la Cassazione sindaca la motivazione solo se essa è assente, illogica o arbitraria; valutazioni ben motivate e ancorate ai fatti restano operative.
- La qualificazione della 'tenuità del fatto' richiede un accertamento concreto del danno e della offensività sociale: importi dell'ordine delle migliaia di euro non rientrano automaticamente nella tenuità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su elementi documentati e specifici (es. esito processuale di reati successivi, diagnosi psichiatrica dettagliata e tempistica sanitaria): riferimenti vaghi a disturbi psicologici o a comportamenti non adeguatamente accertati possono rendere il diniego viziato e determinare annullamento parziale con rinvio.
- Se la Cassazione annulla limitatamente a un punto (ad es. sospensione condizionale) dispone il rinvio ad altra sezione del giudice d'appello per nuovo esame circoscritto, mantenendo ferme le statuizioni non annullate.
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