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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33922/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., contestata con tre motivi: 1) violazioni procedurali e vizio di motivazione per non aver proceduto a nuova audizione del teste Pasquale Secondo e per la mancata escussione dell'imputato; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis cod. pen., in ragione della non abitualità della condotta, dell'assenza di precedenti e della lieve offesa; 3) prescrizione del reato per i fatti commessi fino al 03/02/2013, richiamando artt. 157 e 161 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nullità relativa sull'omesso avviso poteva essere sanata e comunque il contenuto della testimonianza di Pasquale Secondo è stato valutato dai giudici di appello come ininfluente rispetto al racconto coerente e attendibile della vittima; inoltre l'imputato è risultato assente in entrambi i gradi e avrebbe potuto rendere la propria versione. Sul secondo motivo la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis è stata ritenuta generica e manifestamente infondata alla luce delle emergenze istruttorie che evidenziavano precedenti atteggiamenti aggressivi e la pluralità degli episodi nel lungo arco temporale contestato. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la prescrizione avendo tenuto conto dei periodi di sospensione (indicati nei verbali) che sommano 648 giorni, per cui il termine non è decorsi integralmente. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato, la condanna di primo grado è stata mantenuta (pena pecuniaria e responsabilità penale), il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato; la sentenza conferma la penale responsabilità del ricorrente ai sensi del primo comma.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Riguarda l'esclusione di utilizzabilità della prova testimoniale dei prossimi congiunti e la relativa rilevanza della nullità; la Corte ha ritenuto la nullità relativa e non impeditiva dell'utilizzo, comunque la testimonianza è stata valutata e ritenuta ininfluente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle censure di violazione procedurale; la Corte ha ritenuto inesistenti profili decisivi di violazione tali da invalidare la decisione di merito.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Termine per dedurre la nullità relativa: la Corte osserva che la nullità non è stata dedotta nei termini prescritti dall'art. 181, il che rende utilizzabili le dichiarazioni rese.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede un esame concreto e non può essere fondata su deduzioni generiche: la Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata alla luce delle risultanze istruttorie (pluralità di condotte e precedenti comportamenti aggressivi).

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione del reato e alle sue modalità di computo; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha considerato i periodi di sospensione indicati nei verbali (648 giorni) che impediscono la decorrenza integrale del termine prescrizionale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti sono stati ritenuti infondati perché attinenti a una diversa lettura del merito non sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La nullità relativa procedurale (es. omissione dell'avviso ai prossimi congiunti) può essere sanata o utilizzata se non dedotta nei termini previsti; il giudice d'appello può comunque valutare il contenuto della testimonianza e escluderne l'incidenza sulla decisione.
  • L'assenza dell'imputato ai gradi di giudizio preclude, salvo giustificazioni, lamentele successive per mancata acquisizione della sua versione: il diritto di difesa richiede iniziativa dell'imputato per farsi sentire.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis richiede una valutazione fattuale concreta (tenuità dell'offesa, non abitualità, bilanciamento con gli interessi lesi); mere affermazioni generiche non sono sufficienti e il giudice può respingere l'istanza come manifestamente infondata senza lunga motivazione.
  • La verifica della prescrizione richiede il computo preciso dei termini e degli eventi che sospendono o interrompono la prescrizione (es. sospensioni d'udienza); non va dato per scontato il decorso del termine senza analisi dei periodi sospensivi indicati nei verbali processuali.
  • In caso di rigetto del ricorso, l'appellante può essere condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; le censure di merito basate su diversa lettura delle prove raramente superano il sindacato di legittimità.

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