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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14545/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esecutato)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Messina. L'aggiudicatario di un immobile pignorato ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione lo aveva dichiarato decaduto dall'aggiudicazione per mancato tempestivo versamento del residuo prezzo, con conseguente perdita della cauzione versata. Il notaio delegato alle operazioni di vendita aveva inizialmente segnalato il mancato versamento, salvo poi comunicare che il pagamento era stato effettuato, ma ritenuto tardivo. Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di revoca, deducendo, con un unico complesso motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 569, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 152 c.p.c. e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., eccesso di potere giurisdizionale e illegittimità costituzionale dell'art. 569, comma 3, c.p.c. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La censura era centrata sull'assunto che il termine per il versamento del prezzo nella vendita forzata non fosse espressamente perentorio e che la declaratoria di decadenza fosse quindi illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta direttamente avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, senza che fosse stata prima proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ne ha tratto la conseguenza che il provvedimento era privo di decisorietà e non idoneo al passaggio in giudicato, sicché non poteva essere portato direttamente in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che la questione di legittimità costituzionale era apodittica e priva di specificità, e che in ogni caso il termine per il versamento del saldo prezzo nella vendita forzata è da considerarsi perentorio e non prorogabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 569, comma 3, c.p.c.

    termine per il versamento del prezzo di vendita

    il termine per il versamento del saldo prezzo nella vendita forzata è perentorio e non prorogabile; l'atto si inserisce nel subprocedimento di vendita e deve garantire immutabilità delle condizioni della gara e affidamento dei partecipanti

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 569, comma 3, c.p.c., ma non accolto come base per escludere la perentorietà del termine

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione, ma l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile perché proposta avverso un atto non direttamente ricorribile

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio necessario contro gli atti del giudice dell'esecuzione; solo all'esito di tale opposizione può venire in rilievo il ricorso straordinario per cassazione

  • artt. 3 e 24 Cost.

    invocati per sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 569, comma 3, c.p.c.; la Corte ha ritenuto la questione apodittica, non specifica e non scrutinabile per difetto di ammissibilità del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel sistema dell'esecuzione forzata, gli atti del giudice dell'esecuzione non sono normalmente impugnabili direttamente in cassazione: il rimedio tipico è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e solo all'esito di essa può eventualmente aprirsi la strada al controllo di legittimità.
  • Il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario nella vendita forzata immobiliare deve essere considerato perentorio e non prorogabile, perché funzionale a preservare l'immutabilità delle condizioni della gara, l'uguaglianza tra i partecipanti e l'affidamento del pubblico sulla trasparenza della procedura.
  • Una questione di legittimità costituzionale sollevata in modo apodittico e privo di specifica individuazione della disparità di trattamento non consente l'ingresso nel giudizio di cassazione, specie quando il ricorso è già inammissibile per ragioni processuali autonome.
  • La decadenza dell'aggiudicatario per tardivo pagamento del prezzo, in una procedura competitiva di vendita, è coerente con la funzione della regola processuale di assicurare certezza, parità di condizioni e affidamento degli offerenti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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