Cassazione Penale, Sentenza n. 15059/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di spaccio di cocaina/crack ed eroina (febbraio-maggio 2022). Il ricorrente deduceva: 1) vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del P.M.; 2) carenza di motivazione sul concreto pericolo di fuga; 3) illegittimità per il tempo intercorso dall'ultimo fatto (28/05/2022) alla misura; 4) mancanza dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, e irregolare applicazione dell'art. 292, comma 3-bis, c.p.p.; 5) rilievi sulla esclusione della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. Sosteneva inoltre che la posizione personale e la lunga permanenza in Italia escludevano il pericolo di fuga e che lo status di straniero irregolare non poteva da solo giustificare il pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con le argomentazioni del provvedimento impugnato; ha ritenuto, altresì, manifestamente infondati i profili di merito. La Corte ha giudicato adeguata e logica la motivazione del giudice di merito, che si era basata su filmati del sistema di videosorveglianza comunale e intercettazioni ambientali, sulle ammissioni dell'indagato e sugli elementi che dimostravano l'abitualità, la professionalità e la continuità dell'attività di spaccio. Ha ritenuto giustificata la prognosi di reiterazione e il pericolo di fuga in considerazione della mancanza di radicamento, della posizione irregolare e dell'inserimento in circuiti delinquenziali. Ha escluso la necessità dell'interrogatorio preventivo nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il requisito della autonoma valutazione delle esigenze cautelari è rispettato quando il giudice, anche richiamando altri atti, effettui un effettivo vaglio degli elementi decisivi per ciascuna posizione; in contesti di posizioni analoghe o condotte seriali è ammessa una valutazione cumulativa purché emergano le ragioni specifiche per ciascun soggetto.
art. 274, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al pericolo di fuga: la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio del giudice di merito che desume il pericolo di fuga dall'assenza di radicamento, dalla mancanza di legami familiari e dall'inserimento dell'indagato in circuiti criminali, valutando la concretezza e l'attualità del rischio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha condiviso la valutazione che esclude la lieve entità: il giudice di merito ha considerato la professionalità nello spaccio, la quantità e la continuità delle cessioni e l'abitualità delle condotte, elementi incompatibili con l'applicazione della lieve entità.
art. 291, comma 1-quater e art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso lamentava la mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la non necessità dell'interrogatorio alla luce degli elementi a disposizione e della concreta valutazione del pericolo di fuga.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione impugnata e ha limitato il controllo alla verifica di eventuali vizi di motivazione manifesti o di violazioni di norme; non è ammesso un differente apprezzamento dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ribadito che la verifica in Cassazione si limita a controllare la presenza di vizi logico-giuridici o di manifesta illogicità della motivazione e non la diversa valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per la fissazione, equitativamente, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari deve essere specifico e confrontare direttamente le argomentazioni del provvedimento impugnato; motivi generici o ripetizioni di censure già decise dal riesame sono inammissibili.
- Il giudice può richiamare atti e risultanze precedenti purché, per ciascuna posizione o contestazione, svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi; in ipotesi di condotte seriali o posizioni analoghe è ammessa una motivazione cumulativa se emerge chiaramente la ragione della misura per i singoli indagati.
- La semplice distanza temporale dall'ultimo fatto non annulla automaticamente la prognosi di reiterazione: la continuità, la professionalità nello spaccio, la quantità della droga e l'inserimento in circuiti illeciti possono giustificare la sussistenza di un pericolo di reiterazione e di fuga.
- Lo status di straniero irregolare e l'assenza di forti legami con il territorio costituiscono elementi utili, se collegati ad altri indizi (mancanza di lavoro regolare, inserimento in reti criminali), per valutare il concreto e attuale pericolo di fuga.
- La mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo non rende automaticamente nulla l'ordinanza cautelare; è necessario valutare se la sua omissione abbia effettivamente impedito la formazione di un giudizio fondato o violato una norma inderogabile.
- Per contestare in Cassazione i vizi di motivazione relativi a gravi indizi di colpevolezza o esigenze cautelari è necessario evidenziare la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme di legge, non semplicemente proporre una diversa valutazione delle stesse risultanze.
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