Sentenza del 03/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 193/2009, che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare il 50% delle trattenute IRPEF applicate sull'indennità di accompagnamento alla pensione, per euro 18.874,35, oltre rivalutazione e interessi. L'Ufficio aveva eseguito la sentenza limitando il rimborso alle somme non decadute ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973, ossia ai versamenti effettuati nei 48 mesi anteriori all'istanza del 29 marzo 2007. Il contribuente ha quindi impugnato la decisione di primo grado che aveva ritenuto corretta tale liquidazione, deducendo erroneità della sentenza, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973, mancata applicazione della normativa europea, disparità di trattamento e erronea valutazione dell'accordo sindacale di esodo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello. Ha stabilito che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, contro la sentenza conclusiva della Commissione Tributaria Provinciale è ammesso soltanto il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 70, comma 10, del D.Lgs. 546/1992, e non l'appello alla Commissione Tributaria Regionale. Il giudizio non è stato quindi deciso nel merito della correttezza del calcolo del rimborso o dell'applicazione del termine decadenziale. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 70, comma 10, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Contro la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza davanti alle commissioni tributarie "è ammesso soltanto ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento".
La sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza non è appellabile davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Il rimedio previsto è esclusivamente il ricorso per cassazione, anche quando la decisione sia di rigetto o di inammissibilità.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
L'Agenzia delle Entrate ha applicato il termine decadenziale di 48 mesi, riconoscendo il rimborso delle ritenute effettuate a partire dall'aprile 2003, poiché l'istanza era stata presentata il 29 marzo 2007.
Art. 111 della Costituzione
Il riferimento è utilizzato per affermare che, quando la legge prevede soltanto il ricorso per cassazione contro un provvedimento decisorio, tale ricorso è comunque esperibile per violazione di legge, sia sostanziale sia processuale.
La Corte di cassazione ha chiarito che il ricorso per cassazione è l'unico mezzo di impugnazione contro le sentenze rese in sede di ottemperanza dalle commissioni tributarie, indipendentemente dal fatto che siano di accoglimento, rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, la decisione conclusiva non può essere impugnata con appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale; il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione nei limiti previsti dalla legge.
- Prima di impugnare una decisione di ottemperanza è essenziale verificare il regime speciale dell'art. 70 del D.Lgs. 546/1992, perché l'utilizzo di un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il giudizio di ottemperanza serve a verificare e attuare quanto stabilito da una sentenza definitiva, non a riaprire integralmente la controversia originaria o a introdurre nuove contestazioni sul rapporto tributario.
- Quando una sentenza riconosce un rimborso tributario, l'amministrazione può dover applicare i termini decadenziali previsti dalla legge, salvo che la decisione da eseguire abbia espressamente disposto diversamente.
- L'inammissibilità dell'appello per scelta errata del rimedio processuale non implica necessariamente che l'operato dell'amministrazione sia stato ritenuto corretto nel merito.
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