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Sentenza

Sentenza del 03/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Accertamento - Agevolazioni fiscali - Eventi sismici Abruzzo 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Contabilizzazione in dichiarazione annuale degli acconti non versati - Illegittimità - Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 -Sospensione dei versamenti ex d.l. 28 aprile 2009, n. 38 - Accontidichiarati ma non versati - Restituzione delle imposte nella misura del40% - Rateazione - Fondamento - Ammissibilità - Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Riduzione dell'imposta - Modalità applicative

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il trattamento fiscale applicato agli acconti d'imposta relativi al periodo dell'emergenza sismica. In particolare, sosteneva che la riduzione al 40% prevista dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 dovesse applicarsi anche alle imposte accertate dall'Ufficio successivamente, oppure agli acconti dichiarati ma non versati durante il periodo di sospensione. La controversia riguardava quindi l'ambito oggettivo e temporale delle agevolazioni fiscali concesse alle popolazioni colpite dal sisma.

La decisione

La sentenza ha chiarito che la disciplina agevolativa si riferisce esclusivamente ai versamenti già sospesi dalla normativa emergenziale e non può essere estesa alle imposte accertate dall'Ufficio in un momento successivo. La riduzione legislativa al 40% opera senza distinguere, nell'ambito dei versamenti sospesi, tra imposte dichiarate e imposte accertate; tuttavia non si applica a un'imposta accertata successivamente e in un diverso periodo, anche se i relativi presupposti risalgono al 2009. Gli acconti dichiarati ma non versati possono essere ricompresi nella restituzione o definizione agevolata nella misura prevista, anche mediante rateazione, solo se rientrano effettivamente nei versamenti sospesi dalla normativa emergenziale.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183

    Misure per l'emergenza conseguente al sisma della Regione Abruzzo

    La norma prevede una disciplina speciale e di favore, applicabile ai versamenti tributari già sospesi, con determinazione legislativa dell'importo dovuto nella misura del 40% dell'originario debito. Trattandosi di norma eccezionale, non è suscettibile di estensione analogica o interpretativa a imposte accertate successivamente.

  • Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 38

    Sospensione dei versamenti degli obblighi tributari conseguenti al sisma del 6 aprile 2009

    La normativa ha individuato gli obblighi tributari e i versamenti interessati dalla sospensione emergenziale. Solo gli importi riconducibili a tale perimetro possono beneficiare delle successive misure agevolative.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali introdotte per calamità naturali devono essere applicate rigorosamente entro i limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla legge, soprattutto quando si tratta di norme speciali.
  • Per verificare l'applicabilità di una riduzione o definizione agevolata occorre distinguere tra versamenti originariamente sospesi e imposte accertate dall'Ufficio in un momento successivo.
  • Il fatto che il presupposto economico dell'imposta risalga al periodo della calamità non è sufficiente, da solo, a rendere applicabile l'agevolazione: rilevano anche la data dell'accertamento e l'inclusione del tributo tra i versamenti sospesi.
  • Nell'ambito degli importi effettivamente sospesi, la riduzione legislativa può operare senza distinzione tra imposte dichiarate e imposte accertate, purché l'accertamento riguardi lo stesso obbligo tributario sospeso.
  • Le norme agevolative emergenziali non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste, neppure quando l'estensione sembri coerente con la finalità di sostegno ai contribuenti colpiti dall'evento calamitoso.

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