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Sentenza

Sentenza del 03/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Interpello - tutela dell'affidamento - revoca del parere favorevole - tardività - inefficacia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cessione, da parte del Comune di Genova all'Azienda S.F., del diritto di superficie novantennale su immobili comunali e della proprietà di un ulteriore immobile, al prezzo di euro 696.491,00. Prima della stipula dell'atto, sia l'Azienda sia il Comune avevano presentato interpello alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, ricevendo pareri favorevoli secondo cui l'operazione era esente o comunque non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 267/2000. L'atto era stato stipulato il 26 giugno 2010 facendo affidamento su tali pareri. Solo il 27 settembre 2011, circa quindici mesi dopo, l'Agenzia aveva revocato i precedenti orientamenti, ritenendo applicabile l'IVA. L'Azienda, che aveva integrato la fattura in regime di reverse charge e non poteva detrarre l'imposta, aveva quindi chiesto il rimborso di euro 139.298,20. L'Agenzia aveva negato il rimborso mediante silenzio-diniego.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Il Collegio ha ritenuto che la cessione fosse fuori campo IVA, poiché effettuata dal Comune, soggetto non operante nell'esercizio di attività commerciale, e comunque riconducibile all'esenzione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 267/2000. Ha inoltre stabilito che la revoca dei pareri favorevoli, intervenuta dopo la stipula dell'atto, non poteva produrre effetti retroattivi né incidere su un'operazione già compiuta in conformità agli interpelli. L'appello incidentale dell'Azienda è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Disciplina l'istituto dell'interpello, consentendo al contribuente di chiedere all'Amministrazione finanziaria chiarimenti sull'applicazione delle norme tributarie. Nel caso concreto, i pareri favorevoli hanno costituito il presupposto dell'affidamento del contribuente.

  • Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

    È stato richiamato per affermare che l'operazione era fuori campo IVA, in quanto posta in essere dal Comune al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale.

  • Art. 118 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    È stato interpretato nel senso che i trasferimenti di diritti reali tra il Comune e la propria azienda speciale, effettuati per dotare quest'ultima dei beni necessari allo svolgimento delle sue funzioni, beneficiano del regime di esenzione o non applicazione delle imposte indirette, compresa l'IVA secondo la motivazione della sentenza.

  • Art. 1, comma 275, della Legge n. 311/2004

    È stato invocato dall'Amministrazione finanziaria per sostenere l'applicazione dell'IVA e la non estensione dell'esenzione in ragione dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea. La tesi non è stata accolta nel caso concreto.

  • Art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il meccanismo del reverse charge, utilizzato per integrare la fattura con l'IVA. La Commissione ha rilevato che l'imposta così assolta era rimasta interamente a carico dell'Azienda, avente pro rata di detraibilità pari a zero.

  • D.M. 25 maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    È stato richiamato quale base normativa, insieme all'art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/1972, per l'emissione e l'integrazione della fattura in regime di reverse charge.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'Agenzia ne ha dedotto la violazione sostenendo che la sentenza di primo grado non avesse esaminato adeguatamente le sue difese. La censura non ha determinato l'accoglimento dell'appello.

  • Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    L'Azienda aveva chiesto in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione della disciplina IVA. La richiesta non è stata esaminata perché la decisione è stata definita sulla base delle norme e dei principi già ritenuti applicabili.

Massime di principio

  • Quando il contribuente realizza un'operazione facendo affidamento su un interpello favorevole dell'Amministrazione finanziaria, l'eventuale successivo mutamento di orientamento può operare, in linea generale, per il futuro, ma non dovrebbe incidere retroattivamente su operazioni già compiute in conformità al parere.
  • La revoca o correzione di un parere favorevole intervenuta dopo la conclusione dell'operazione può essere considerata inefficace rispetto a quell'operazione, soprattutto quando il contribuente abbia agito tempestivamente e in buona fede sulla base dell'indicazione ufficiale ricevuta.
  • La qualificazione IVA di un'operazione deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo: un ente pubblico che agisce fuori dall'esercizio di un'attività commerciale può porre in essere un'operazione fuori campo IVA.
  • Nei rapporti tra un ente locale e una propria azienda speciale, i trasferimenti di beni o diritti destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali possono beneficiare di regimi di esenzione o non applicazione delle imposte indirette, se ricorrono i presupposti della disciplina speciale.
  • Il principio di tutela dell'affidamento non rende necessariamente immutabile l'interpretazione dell'Amministrazione, ma limita gli effetti retroattivi del suo mutamento quando il contribuente abbia già compiuto l'atto confidando ragionevolmente in un parere ufficiale.
  • In una situazione analoga è essenziale documentare il contenuto dell'interpello, la data della risposta, la data dell'operazione e il nesso causale tra il parere e la condotta tenuta, poiché questi elementi dimostrano l'affidamento meritevole di tutela.

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