Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella, limitatamente agli importi derivanti dalla decadenza dalla rateizzazione, sostenendo che i ritardi nel pagamento di alcune rate non costituivano un mancato pagamento e non potevano comportare la revoca integrale della dilazione. Deduceva inoltre l’omessa notifica dell’atto presupposto, ossia del provvedimento di revoca della rateizzazione, e l’insufficiente motivazione della cartella. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il ritardo nel pagamento della rata n. 8, pari a circa nove mesi, e l’interruzione dei versamenti dopo la rata n. 12 rendevano applicabile la decadenza o comunque giustificavano l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto integralmente il ricorso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate solo parzialmente: ha ritenuto che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non comportasse automaticamente la decadenza dalla rateazione quando eseguito entro il termine della rata successiva, ma ha rilevato che il pagamento della rata n. 8 era avvenuto con nove mesi di ritardo e che i versamenti erano stati interrotti dopo la rata n. 12. Di conseguenza, la cartella non è stata annullata integralmente, ma è stato ordinato lo sgravio delle somme relative alle rate dalla n. 8 alla n. 12, confermando il diritto allo sgravio già riconosciuto per le rate n. 8, 9, 10 e 11 e disponendo lo sgravio anche della rata n. 12. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997
La disciplina della rateazione è stata interpretata nel senso che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non determina automaticamente la decadenza dalla dilazione, quando il pagamento avvenga entro il termine previsto per la rata successiva.
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
In caso di tardivo pagamento della rata, effettuato entro il termine della rata successiva, può essere iscritta a ruolo in via definitiva la sanzione ordinaria del 30%, oltre agli interessi legali, senza necessaria decadenza dalla rateazione.
Massime di principio
- Il ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima non comporta necessariamente la decadenza dalla rateazione: occorre verificare la disciplina applicabile e se il pagamento sia stato effettuato entro il termine della rata successiva.
- Quando il ritardo supera il termine della rata successiva, oppure quando il contribuente interrompe i pagamenti, l’amministrazione può negare la prosecuzione della rateazione e recuperare le somme dovute secondo le regole applicabili.
- La verifica deve essere effettuata rata per rata, distinguendo tra rate pagate tempestivamente, rate pagate in ritardo ma entro il termine utile e rate non pagate o pagate con ritardo eccessivo.
- Anche in presenza di irregolarità del contribuente, la cartella può essere ridotta mediante sgravio delle somme non legittimamente richieste, senza che ciò comporti necessariamente l’annullamento integrale dell’atto.
- In caso di contestazione, è importante documentare le date effettive dei pagamenti e verificare se l’amministrazione abbia applicato correttamente sanzioni, interessi e conseguenze della decadenza dalla rateazione.
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