Sentenza del 03/01/2017 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Omessa denuncia - Omesso versamento - Sale and lease back - Leasing in costruendo - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento, con conseguente conferma dell'obbligo di denuncia e versamento dell'ICI. Il principio secondo cui gli immobili in corso di costruzione non rientrano autonomamente nell'elenco degli immobili imponibili non ha comportato, nel caso concreto, l'illegittimità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento ICI, deducendo l'illegittimità della pretesa per omessa denuncia e omesso versamento. In particolare, sosteneva che l'immobile in corso di costruzione, oggetto di un'operazione di sale and lease back e leasing in costruendo, non fosse assoggettabile a ICI, poiché la normativa individua tassativamente come imponibili i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
Norme richiamate
Normativa ICI
La normativa ICI trova applicazione con riferimento al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L'ambito oggettivo dell'ICI è definito attraverso un'elencazione tassativa delle categorie immobiliari imponibili. Tuttavia, la qualificazione concreta del bene e del rapporto di possesso può determinare l'assoggettamento al tributo anche quando l'immobile sia interessato da lavori di costruzione o da un contratto di leasing.
Massime di principio
- La mera qualificazione di un immobile come "in corso di costruzione" non è sufficiente, da sola, per escludere l'imposizione: occorre verificare la concreta natura catastale e urbanistica del bene.
- Nelle operazioni di sale and lease back e leasing in costruendo, l'esistenza del contratto non esclude automaticamente gli obblighi tributari; è necessario individuare il soggetto passivo secondo la disciplina applicabile e la situazione proprietaria o di disponibilità del bene.
- La tassatività delle categorie immobiliari imponibili non impedisce l'accertamento quando il bene possa essere ricondotto, nella sostanza, a un fabbricato, a un'area fabbricabile o a un'altra categoria prevista dalla legge.
- Per contestare efficacemente un avviso ICI occorre dimostrare non solo che l'immobile era in costruzione, ma anche che, nel periodo d'imposta, non possedeva i requisiti giuridici e oggettivi per essere qualificato come bene imponibile.
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