Sentenza n. 2112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 237/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche n. 237/2023, nella parte relativa all'ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza con cui il TAR Marche aveva respinto, in parte, le censure proposte contro gli atti comunali relativi a opere edilizie realizzate su un immobile sito nel centro storico. L'ordinanza comunale aveva imposto: il ripristino del fabbricato principale allo stato legittimato dalla licenza edilizia del 1964 e dalla concessione in sanatoria del 2009, la demolizione del ripostiglio B, trasformato da loggia aperta su tre lati in volume completamente tamponato, la demolizione del manufatto A nuovamente realizzato senza titolo e la rimozione di piscina, sistemazioni esterne, capanno e tettoia in legno. Nel corso del giudizio alcune opere erano state spontaneamente rimosse, sicché l'interesse residuo riguardava il fabbricato principale, il ripostiglio B e la tettoia in legno. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento, violazione dell'affidamento e della disciplina urbanistica, sostenendo che il fabbricato principale e il ripostiglio B fossero legittimati dalla licenza del 1964 e dal condono del 2009 e che l'area non fosse soggetta alle previsioni urbanistiche richiamate dal Comune. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico e modifica dei prospetti, nonché la ricostruzione tecnica del ripostiglio B. Con il terzo motivo ha censurato la richiesta del parere della Soprintendenza, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 33 d.P.R. 380/2001, e ha sostenuto che la tettoia in legno fosse stata modificata e non fosse più esistente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza comunale di rinvio e quella dell'appellante di supplemento istruttorio, ritenendo che il giudizio potesse essere definito senza esaminare il regime urbanistico vigente all'epoca della realizzazione dei locali né la conformità del condono alla disciplina urbanistica. Tali questioni non erano decisive rispetto all'abusività delle opere oggetto dell'ordinanza. Nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato respinto perché l'ordinanza non metteva in discussione la legittimità originaria del fabbricato, ma imponeva il ripristino dello stato legittimato dai titoli del 1964 e del 2009; l'appellante, inoltre, non aveva formulato specifiche censure sulle sole opere ancora interessate dall'ordine demolitorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la stessa appellante aveva ammesso il mutamento, senza titolo, della destinazione d'uso da deposito a residenza. Il ripostiglio B, originariamente costituito da una loggia aperta su tre lati in struttura lignea, era stato trasformato in un volume completamente tamponato in muratura, dotato di infissi, finiture interne, parquet e impianto di climatizzazione, con mutamento dei prospetti, della destinazione d'uso e aumento del carico urbanistico. Il mutamento tra categorie funzionali autonome e non omogenee richiede il permesso di costruire, anche se non accompagnato da ulteriori opere; nel caso concreto gli interventi erano comunque riconducibili a nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. 380/2001. Il terzo motivo è stato respinto quanto ai presupposti del parere della Soprintendenza, per le ragioni già esposte sulla natura degli interventi. È stato invece dichiarato inammissibile, per genericità, il rilievo relativo alla tettoia in legno, poiché l'appellante non aveva contestato specificamente l'accertamento del TAR secondo cui la modifica allegata non risultava dalla documentazione acquisita. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, in favore del Comune.
Norme richiamate
Il rinvio della causa può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali; l'avvio di una variante urbanistica o di un riesame amministrativo non giustifica il rinvio quando tali attività non sono decisive per la definizione del giudizio.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
La CILA presentata per l'accertamento di conformità non può legittimare interventi che, per natura, consistenza e incidenza urbanistica, richiedono un permesso di costruire.
art. 10, comma 1, lett. a) e c), d.P.R. 380/2001
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi qualificabili come nuova costruzione e quelli di ristrutturazione edilizia rientranti nelle ipotesi previste dalla norma, inclusi gli interventi con rilevante trasformazione edilizia e urbanistica.
art. 33, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire, l'amministrazione procede secondo il regime ripristinatorio o sanzionatorio previsto e acquisisce, nei casi stabiliti, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento edilizio deve tener conto della trasformazione realizzata, compresi il mutamento di destinazione d'uso, la modifica dei prospetti e la creazione di nuovi volumi.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ripristino imposto con un'ordinanza edilizia può consistere nella riconduzione dell'immobile allo stato legittimato dai titoli edilizi precedenti, senza che l'ordinanza debba qualificare come abusiva la costruzione originaria nel suo complesso.
- Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, quando incide sul carico urbanistico, richiede il permesso di costruire anche se non accompagnato dalla realizzazione di opere edilizie ulteriori.
- La trasformazione di una loggia o tettoia aperta su più lati in un manufatto completamente tamponato, dotato di infissi e finiture interne, integra una significativa trasformazione edilizia, con creazione di volume e modifica dei prospetti, riconducibile a nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.
- In appello è inammissibile per genericità la censura che non si confronti con lo specifico accertamento posto a fondamento della sentenza impugnata, soprattutto quando l'accertamento riguarda lo stato attuale dei luoghi e la permanenza dell'interesse alla decisione.
- L'avvio di una variante urbanistica o di un procedimento amministrativo di riesame non impone il rinvio del giudizio quando la definizione della controversia prescinde dalle questioni oggetto dei procedimenti sopravvenuti e non ricorrono casi eccezionali.
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