Cassazione Penale, Sentenza n. 43380/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della sua condanna per minaccia aggravata (art. 612 c.p.). Ha articolato due motivi: (1) vizio di applicazione della legge e di motivazione rispetto alla natura intimidatoria della frase attribuita al ricorrente, sostenendo che la persona offesa e un teste avrebbero dimostrato l'assenza di intimidazione effettiva e lamentando omessa valutazione del contesto e dell'attendibilità della parte offesa; (2) vizio relativo al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), con la censura che la Corte territoriale non avrebbe concesso, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., un termine per integrare la documentazione comprovante una proposta di lavoro sostitutivo e la produzione di documentazione sul risarcimento integrale del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: l'art. 612 c.p. è reato di pericolo e non richiede che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita, bensì che la condotta sia oggettivamente idonea a ledere la libertà morale; la motivazione della Corte d'appello era adeguata e ha valutato l'attendibilità della persona offesa, riscontrandone le dichiarazioni con altri elementi probatori e richiamando la credibilità determinata dai presunti legami dell'imputato con ambienti di criminalità organizzata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e generico: la difesa non aveva chiesto il rinvio ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. per integrare la documentazione e la Corte territoriale aveva motivato il rigetto della sostituzione richiamando l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 58 l. n. 689/1981, per la concreta probabilità che l'imputato non avrebbe osservato le prescrizioni (precedenti e reiterazione criminosa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Suprema Corte interpreta il reato come reato di pericolo: non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita; è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima.
art. 20-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma richiamata dal ricorrente per ottenere sostituzione della pena detentiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale perché ha ritenuto la doglianza generica e priva della documentazione necessaria.
Norma procedurale che consente, in determinate ipotesi, di ottenere un termine per integrare la documentazione richiesta; la Corte osserva che la difesa non aveva chiesto espressamente il rinvio ai sensi di tale articolo.
Disciplina le condizioni per sostituire la reclusione con il lavoro di pubblica utilità; la Corte d'appello ha rigettato la richiesta motivando l'insussistenza delle condizioni, in particolare per fondati motivi di ritenere che l'imputato non avrebbe osservato gli obblighi imposti.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è sufficiente l'idoneità oggettiva della condotta a intimidire; l'assenza di prova che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita non esclude il reato.
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; rimangono inammissibili o inefficaci le rimostranze generiche che non affrontano le ragioni della decisione.
- Quando si chiede la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità o misure alternative è necessario produrre la documentazione probatoria richiesta e, se manca, chiedere espressamente al giudice il rinvio ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. per integrarla.
- I giudici possono negare misure alternative se esistono fondati motivi di ritenere che l'imputato non ottempererà alle prescrizioni (pregressi comportamenti, recidiva o mancato ravvedimento concreto).
- La mancata adozione di rimedi procedurali (es. richiesta di rinvio per integrazione documentale) può rendere la doglianza inammissibile o inefficace in sede di impugnazione.
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