Cassazione Penale, Sentenza n. 31488/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 444 e ss. e 178 e ss. cod. proc. pen.): nel patteggiamento concordato tra difesa e PM era prevista, oltre all'applicazione della pena di anni 2 di reclusione e euro 4.600 di multa, la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.; il GIP applicò la pena concordata ma omise di disporre la sostituzione con la detenzione domiciliare, modificando di fatto i termini unitari dell'accordo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari perché in quella sede il giudice valuti, nel rispetto del carattere unitario dell'accordo, se accogliere integralmente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare oppure respingerla motivatamente in presenza di ostatività oggettive o soggettive.
Norme richiamate
Disciplina del giudizio abbreviato e del patteggiamento; la Corte afferma che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta all'applicazione della pena e non può essere scissa dall'accordo
Richiamato a supporto delle censure procedurali; inerente alla rappresentanza e alla procura speciale nel corso del confronto sull'accordo
Richiamato dal GIP nella motivazione per spiegare perché non era applicabile un proscioglimento; non incide però sull'obbligo di pronunciarsi sulla sostituzione della pena concordata
Norma che disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva della pena detentiva; era la misura sostitutiva espressamente richiesta e concordata tra le parti
Riferimento alle sanzioni sostitutive: la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che, nel patteggiamento, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive è congiunta alla richiesta di applicazione della pena e il giudice deve verificare la loro ammissibilità
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per ricondurre la questione tra quelle disciplinate dopo la novella del 2017; conferma l'obbligo del giudice di valutare l'ammissibilità della sostituzione richiesta nel patteggiamento
Massime di principio
- Nel patteggiamento la richiesta di sostituzione della pena detentiva con misure alternative è parte integrante e unitaria dell'accordo: il giudice non può applicare la pena concordata omettendo di pronunciarsi sulla sostituzione senza violare l'accordo.
- Il giudice ha l'obbligo di verificare l'ammissibilità della sanzione sostitutiva richiesta e, se la ritiene inapplicabile, deve rigettarla espressamente motivando le ragioni oggettive o soggettive del rifiuto.
- L'omissione del giudice rispetto alla sostituzione concordata può determinare l'annullamento della sentenza in sede di Cassazione; la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al GIP perché decida coerentemente con l'accordo (accogliendolo integralmente o rigettando la sostituzione).
- In fase di negoziazione dell'accordo è opportuno che la difesa formuli esplicitamente e in termini chiari ogni richiesta sostitutiva e che il giudice venga sollecitato a pronunciarsi espressamente sul punto per evitare vizi formali impugnabili.
- Se il giudice ritiene di dover respingere la richiesta di sostituzione, la decisione deve essere motivata e non può essere sostituita tacitamente dall'applicazione di una diversa modalità di esecuzione della pena prevista dall'accordo.
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