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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25116/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un testamento olografo con cui il disponente lasciava tutto il proprio patrimonio a due nipoti, accompagnando la disposizione con la richiesta che essi si impegnassero ad accudirlo in vita nel luogo da lui indicato. Gli attori in origine hanno chiesto di accertare la nullità o inefficacia della disposizione, sostenendo che si trattasse di un patto successorio vietato o comunque di una clausola viziata; i giudici di merito hanno escluso il patto successorio e il dolo, ritenendo invece che la clausola integrasse una condizione sospensiva divenuta impossibile per volontà dello stesso testatore, e hanno quindi applicato l'art. 1359 c.c. per considerarla avverata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato il senso letterale complessivo della clausola e gli elementi fattuali, perché l'"impegno ad accudire" avrebbe richiesto un effettivo adempimento, non la sola assunzione dell'obbligo; 2) errata applicazione dell'art. 1359 c.c., assumendo che la norma si riferisca ai rapporti contrattuali e tutela una posizione di aspettativa della controparte, mentre nel testamento non vi sarebbe una situazione analoga, trattandosi di disposizione mortis causa e non di contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ratio decisiva della sentenza d'appello era che l'adempimento della condizione fu impedito dal volere dello stesso disponente, rendendo superflua la disputa sul contenuto esatto della prestazione richiesta. Sul secondo motivo la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 1359 c.c. al testamento, poiché la norma disciplina i rapporti tra parti contrattuali; tuttavia ha confermato comunque il dispositivo della decisione di merito con diversa motivazione, valorizzando il favor testamenti: quando il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva anche dipendente dalla sua volontà, ne impedisce l'avveramento, la disposizione testamentaria resta efficace se non revocata. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti, unitamente a una controricorrente aderente alla loro posizione, sono stati condannati alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    in materia testamentaria, con i dovuti adattamenti, può venire in rilievo il criterio letterale e sistematico per interpretare la volontà del testatore, ma nel caso concreto la censura era comunque superata dalla ratio decisiva dell'impedimento dell'avveramento per volontà del disponente.

  • art. 1359 c.c.

    la disposizione regola i rapporti contrattuali tra parti interessate all'avveramento o al mancato avveramento della condizione e non è estensibile al testamento, negozio unilaterale.

  • art. 634 c.c.

    nel testamento le condizioni impossibili o contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume si considerano come non apposte; la norma è espressione del favor testamenti.

  • art. 626 c.c.

    la volontà testamentaria soccombe solo nel caso del motivo illecito che sia causa esclusiva della disposizione testamentaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'art. 1359 c.c. non si applica al testamento, perché presuppone un rapporto contrattuale tra parti portatrici di interessi contrapposti all'avveramento della condizione.
  • Nel testamento, se il disponente appone una condizione sospensiva e poi ne impedisce l'avveramento con un comportamento successivo incompatibile, la disposizione può restare efficace in base al favor testamenti, purché non sia stata revocata.
  • Quando la ratio decidendi della sentenza di merito poggia su un accertamento di fatto decisivo, è inammissibile il motivo di ricorso che contesti profili interpretativi non idonei a scalfire quel fondamento decisorio.
  • Le clausole testamentarie devono essere lette privilegiando la volontà effettiva del testatore, ma l'interpretazione non può sovvertire l'accertamento che l'evento impeditivo dell'avveramento sia dipeso dal testatore stesso.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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