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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11887/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia valida e tempestiva dell'imputato, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali e di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Prima della decisione sul ricorso, il difensore ha depositato valida rinuncia tempestiva all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia rendeva il ricorso inammissibile e ha applicato le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, non emergendo ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata con rito di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    È il reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo richiama il quinto comma.

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia valida e tempestiva al ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La rinuncia tempestiva e validamente proposta al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione preclude qualsiasi esame nel merito delle doglianze originarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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