Parere n. 107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro -OMISSIS- e nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) e della Regione -OMISSIS-per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica ufficio di scopo Condono di -OMISSIS- numero repertorio QI/847/2019 del 7 giugno 2019 e numero protocollo QI/101385/2019 del 7 giugno 2019, notificata il 22 luglio 2019, avente ad “Oggetto: Reiezione istanza di condono prot. nr. 0/540911 sot. 0 -abusi edilizi siti in-OMISSIS- -destinatario sig. -OMISSIS-”; della nota prot. nr. 58678 del 7 agosto 2018 di preavviso di rigetto dell’istanza di condono; - nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di condono edilizio relativo a un'unità abitativa e relativo preavviso di rigetto
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di condono presentata dal dante causa ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 12/2004, nonché il relativo preavviso di rigetto. Ha dedotto, in primo luogo, che l'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto l'immobile sottoposto a un vincolo ostativo, sostenendo che l'area fosse classificata dal PTPR come area urbanizzata e che non fosse applicabile la disciplina relativa ai vincoli sui corsi delle acque pubbliche. In secondo luogo, ha sostenuto che l'unità abitativa fosse comunque esterna alla fascia di rispetto del fosso interessato. Sono stati denunciati, tra l'altro, violazione dell'art. 97 Cost., violazione della disciplina regionale sul condono e della normativa paesaggistica e urbanistica, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e mancata ponderazione degli interessi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato repliche. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi. L'area risulta gravata da vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), del Codice dei beni culturali e dal P.T.P. indicato nel parere. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2004, non sono sanabili, anche se il vincolo è successivo alla realizzazione dell'opera, gli interventi abusivi non conformi alle norme e agli strumenti urbanistici realizzati su immobili soggetti ai vincoli previsti dalla disposizione. La disciplina regionale è più rigorosa di quella statale e limita il cosiddetto terzo condono, nelle zone vincolate, alle opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti, purché conformi alla disciplina urbanistica; non sono invece sanabili le opere che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria in area vincolata. L'asserita urbanizzazione dell'area e l'assenza di un vincolo di inedificabilità sono state ritenute inconferenti, poiché il diniego si fonda sulla presenza del vincolo paesaggistico. È stata inoltre ritenuta non adeguatamente confutata l'affermazione dell'amministrazione secondo cui l'immobile ricade nell'area vincolata risultante dalla tavola B24 n. 374 del PTPR. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e rigettato.
Osservazioni
Primo motivo - Vincolo paesaggistico e classificazione dell'area
La censura è infondata. Il diniego non si fonda sull'inedificabilità dell'area né è superato dalla sua eventuale classificazione come area urbanizzata, ma sulla presenza di un vincolo paesaggistico rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2004. La disciplina regionale esclude la sanabilità delle opere abusive non conformi alla disciplina urbanistica realizzate su immobili soggetti ai vincoli indicati dalla norma, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'opera.
Secondo motivo - Collocazione dell'immobile rispetto alla fascia di vincolo
La censura è infondata. Dalla tavola B24 n. 374 del PTPR, qualificata come documento ufficiale, risulta che l'immobile è ricompreso nell'area sottoposta a vincolo. Il ricorrente non ha adeguatamente confutato tale risultanza, non avendo replicato alle controdeduzioni ministeriali.
Norme richiamate
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato nell'ambito del procedimento di condono edilizio.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004
“non sono comunque suscettibili di sanatoria” le opere realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme e agli strumenti urbanistici, su immobili soggetti ai vincoli indicati dalla disposizione.
La norma regionale introduce una disciplina più rigorosa del condono, escludendo la sanabilità delle opere abusive non conformi alla disciplina urbanistica realizzate in aree soggette ai vincoli paesaggistici e ambientali previsti dalla disposizione, anche se il vincolo è sopravvenuto.
art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato quale base normativa della qualificazione dell'area come soggetta a vincolo paesaggistico.
Richiamata quale normativa statale sulla base della quale era stata presentata l'istanza di condono, insieme alla disciplina regionale.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento delle censure di illegittimità amministrativa, senza che il Consiglio di Stato ne abbia ravvisato la violazione.
art. 7 l.r. n. 24/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vincoli concernenti i corsi delle acque pubbliche; il Consiglio di Stato ha ritenuto tale profilo inconferente rispetto al fondamento paesaggistico del diniego.
art. 35 PTPR
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei vincoli sui corsi delle acque pubbliche, senza incidenza decisiva sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- In materia di terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la sanatoria è limitata alle opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti, purché conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici; non sono sanabili le opere che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria.
- La disciplina regionale può introdurre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, un regime più rigoroso rispetto alla normativa statale sul condono, escludendo la sanabilità di determinate opere abusive realizzate su immobili vincolati anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'abuso.
- Quando il diniego di condono è fondato sulla presenza di un vincolo paesaggistico, l'eventuale classificazione dell'area come urbanizzata o l'assenza di un vincolo di inedificabilità non sono decisive, se la disciplina applicabile attribuisce autonomo rilievo ostativo al vincolo paesaggistico.
- La risultanza di una cartografia ufficiale del piano paesaggistico, sulla quale l'amministrazione fonda il diniego, può essere valorizzata ai fini dell'accertamento della ricaduta dell'immobile nell'area vincolata; la mancata specifica confutazione di tale risultanza indebolisce la censura del ricorrente.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio è rispettato quando la relazione ministeriale e gli elementi istruttori sono trasmessi al ricorrente, mettendolo in condizione di presentare repliche, anche se egli non si avvale concretamente di tale facoltà.
Diniego di condono edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il diniego di un'istanza di condono edilizio relativa a un'unità abitativa, nonché contro il precedente preavviso di rigetto. L'affare coinvolge la disciplina del terzo condono, i vincoli paesaggistici e la normativa regionale applicabile.
Premesse e svolgimento del procedimento
L'istanza di condono era stata presentata nel 2004 dal dante causa del ricorrente ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 12/2004. Dopo il preavviso di rigetto, adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune ha definitivamente respinto la domanda nel 2019, ritenendo l'immobile ricadente in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e, pertanto, non suscettibile di sanatoria.
Il Ministero della cultura ha trasmesso la relazione istruttoria al ricorrente, assegnandogli un termine per eventuali repliche. Il ricorrente non ha esercitato tale facoltà. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto pienamente rispettato il principio del contraddittorio.
Motivi del ricorso
Il primo motivo censurava il mancato esame della classificazione dell'area come “area urbanizzata” secondo il PTPR. Il ricorrente sosteneva che tale classificazione avrebbe escluso l'applicazione dei vincoli relativi ai corsi delle acque pubbliche e avrebbe impedito di considerare l'area come soggetta a un vincolo ostativo.
Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che l'unità abitativa fosse esterna alla fascia di rispetto del fosso interessato e, quindi, non ricadesse nell'area vincolata.
Quadro normativo e giurisprudenziale
L'area è risultata gravata da vincoli paesaggistici riconducibili all'art. 134, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004 e al piano territoriale paesistico indicato negli atti. Il diniego è stato fondato in particolare sull'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2004.
Secondo tale disposizione, non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici, quando insistono su immobili soggetti ai vincoli paesaggistici e ambientali contemplati dalla norma.
Il parere richiama l'orientamento secondo cui il terzo condono, nelle zone vincolate, è applicabile soltanto agli interventi di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti, sempre che siano conformi alla disciplina urbanistica. Restano escluse le opere che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria, anche in presenza di un vincolo relativo o di un vincolo di inedificabilità relativa.
È inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2021, secondo cui il legislatore regionale può introdurre un regime più rigoroso rispetto a quello statale, anche valorizzando la sopravvenienza del vincolo, senza violare il principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza costituzionale dei valori paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici tutelati.
Valutazioni sul primo motivo
Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il diniego non dipendeva dall'esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità, ma dalla presenza del vincolo paesaggistico e dalla conseguente applicazione della disciplina regionale più rigorosa sul condono.
Per tale ragione, l'asserita urbanizzazione dell'area e l'eventuale assenza di un vincolo di inedificabilità sono state considerate inconferenti: tali circostanze non eliminano l'effetto ostativo autonomamente attribuito dalla legge regionale al vincolo paesaggistico.
Valutazioni sul secondo motivo
Anche il secondo motivo è stato respinto. Dalla tavola B24 n. 374 del PTPR, qualificata come documento ufficiale, risultava che l'immobile fosse ricompreso nell'area sottoposta a vincolo.
Il ricorrente non aveva adeguatamente contestato tale risultanza, non avendo replicato alla relazione ministeriale che aveva specificamente richiamato la cartografia ufficiale. Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che un'eventuale contestazione tecnica dei margini del vincolo avrebbe dovuto essere affrontata in una diversa e specifica sede.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
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