Parere n. 88/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 17 febbraio 2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale che ha dichiarato inammissibile, per carenza del requisito reddituale, la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale. Ha dedotto violazione di legge, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e degli artt. 3 e 97 Cost.; ha invocato la forza maggiore connessa alla perdita del reddito durante l’emergenza sanitaria da COVID-19; ha sostenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di disoccupazione dovessero essere considerate ai fini della verifica del requisito reddituale, richiamando anche gli artt. 2, 3 e 53 Cost. e l’art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel corso dell’istruttoria sul ricorso straordinario, il Ministero ha comunicato che la Prefettura aveva riaperto l’istruttoria, revocato il provvedimento di inammissibilità e disposto la rimessione dei termini del procedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto della revoca del provvedimento impugnato e ha ritenuto cessato l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al requisito reddituale, alla forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19, alla rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di disoccupazione e ai principi costituzionali e convenzionali invocati. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato
La revoca, da parte della Prefettura, del provvedimento di inammissibilità e la riapertura dell’istruttoria hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso straordinario.
Censure sul requisito reddituale
Le doglianze relative alla ragionevolezza e proporzionalità del requisito reddituale, alla forza maggiore connessa all’emergenza COVID-19, alla rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di disoccupazione non sono state esaminate nel merito, in ragione dell’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza, ma il parere non ne esamina l’applicazione sostanziale, poiché il ricorso è divenuto improcedibile.
artt. 2, 3 e 53 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di disoccupazione nel calcolo del requisito reddituale; il Collegio non si pronuncia su tali argomenti.
art. 3 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; la censura non è esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione all’azione amministrativa; il parere non formula una valutazione sostanziale sulla sua violazione.
art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
È invocato dal ricorrente per sostenere la considerazione della pensione di invalidità ai fini reddituali; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione revoca il provvedimento impugnato e riapre l’istruttoria, viene meno l’interesse attuale alla decisione sul ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La revoca dell’atto impugnato nel corso del procedimento determina l’improcedibilità del ricorso straordinario senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro l’atto revocato.
Impugnazione del diniego di accesso alla cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile, per carenza del requisito reddituale, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- violazione di legge e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.;
- rilevanza della forza maggiore derivante dalla perdita del reddito durante l’emergenza sanitaria da COVID-19;
- violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., sostenendo che la pensione di invalidità dovesse essere considerata ai fini del requisito reddituale;
- violazione dell’art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- rilevanza dell’indennità di disoccupazione ai fini della verifica del requisito reddituale.
Riesame amministrativo
Nel corso dell’istruttoria sul ricorso straordinario, il Ministero dell’interno ha riferito che, alla luce dei nuovi elementi prodotti dal ricorrente, era stata riaperta l’istruttoria. La Prefettura aveva quindi revocato il provvedimento di inammissibilità e disposto la rimessione dei termini del procedimento per la successiva trattazione.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha preso atto dell’avvenuta revoca dell’atto impugnato. Poiché tale revoca ha fatto venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sul ricorso, il Collegio ha ritenuto che non vi fossero più ragioni per esaminare le censure sostanziali relative al requisito reddituale e alle componenti reddituali dedotte.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il parere non contiene una decisione sul merito della possibilità di computare la pensione di invalidità o l’indennità di disoccupazione, né sulla rilevanza dell’emergenza COVID-19 quale causa di forza maggiore.
Oscuramento dei dati personali
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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