Parere n. 90/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 19 novembre 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale notificato il 19 novembre 2020, con cui era stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana per motivi ostativi di carattere penale. Ha dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento e difetto di istruttoria, contestando in particolare la rilevanza attribuita a due condanne per guida in stato di ebbrezza, risalenti al 30 aprile 2004 e al 2 luglio 2007, nonostante la successiva depenalizzazione della fattispecie prevista dall’art. 186 del Codice della strada. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero ha riaperto l’istruttoria e, all’esito del riesame, ha adottato il 26 settembre 2022 un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente il 19 ottobre 2023 per la notifica all’interessato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso, ossia la concessione della cittadinanza italiana. La riapertura dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento favorevole hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato. La Sezione ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse dedotto, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale annullamento è divenuto inutile o l’interesse alla decisione è venuto meno per altre ragioni. Nel caso concreto è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso.
Distinzione dalla sopravvenuta carenza di interesse
La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività successiva della pubblica amministrazione integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l’annullamento dell’atto impugnato sia divenuto sostanzialmente inutile o l’interesse alla decisione sia venuto meno per altre ragioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La domanda di cittadinanza del ricorrente era stata presentata ai sensi di tale disposizione; il parere non esamina nel merito i requisiti sostanziali, poiché il successivo rilascio della cittadinanza ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 186 Codice della strada
guida in stato di ebbrezza
La rilevanza delle condanne fondate su tale fattispecie era stata contestata dal ricorrente in ragione della successiva depenalizzazione; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere.
La pronuncia è richiamata per distinguere la cessazione della materia del contendere, derivante dalla piena soddisfazione dell’interesse mediante attività successiva della pubblica amministrazione, dalla sopravvenuta carenza di interesse, che rende inutile la decisione senza necessariamente soddisfare integralmente la pretesa.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la successiva adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento integralmente favorevole al ricorrente, che attribuisca il bene della vita perseguito, determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse perché presuppone la piena soddisfazione dell’interesse azionato mediante un’attività successiva dell’amministrazione o un ulteriore provvedimento favorevole.
- La riapertura dell’istruttoria da parte dell’amministrazione e il successivo riesame favorevole dell’istanza possono rendere integralmente satisfattiva la pretesa dedotta nel ricorso, anche quando il provvedimento favorevole intervenga dopo la sua proposizione.
Diniego di cittadinanza italiana e successivo rilascio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego era stato motivato da ragioni ostative di carattere penale. Il ricorrente aveva dedotto eccesso di potere per:
- carenza di motivazione;
- ingiustizia manifesta;
- mancanza di idonei parametri di riferimento;
- difetto di istruttoria.
In particolare, contestava la rilevanza attribuita a due condanne per guida in stato di ebbrezza, risalenti al 30 aprile 2004 e al 2 luglio 2007, sostenendo che la fattispecie prevista dall’art. 186 del Codice della strada fosse stata successivamente depenalizzata.
Riesame amministrativo e concessione della cittadinanza
Nel corso del procedimento, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso. All’esito del riesame, il 26 settembre 2022 è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 19 ottobre 2023 alla Prefettura competente per la notifica all’interessato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito, poiché l’amministrazione gli ha successivamente concesso la cittadinanza italiana. La riapertura dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento favorevole hanno quindi prodotto una piena soddisfazione dell’interesse azionato.
Il parere richiama la distinzione tra:
- cessazione della materia del contendere, che ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse dedotto;
- sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’annullamento dell’atto impugnato sia divenuto sostanzialmente inutile o l’interesse alla decisione sia venuto meno per altre ragioni.
La distinzione è ricondotta al principio affermato da Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla rilevanza delle condanne penali, alla depenalizzazione dell’art. 186 del Codice della strada o ai vizi di motivazione e istruttoria del diniego originario.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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