Parere n. 86/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, contro l’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( anche solo “AGEA”), per l’annullamento del provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite prot. n. AGEA. n. 0087357 del 22 novembre 2023, con il quale il Dirigente dell’Ufficio del contenzioso comunitario ha comunicato il divieto di percepire contributi fino all’acquisizione della certificazione antimafia liberatoria ovvero di altro provvedimento con effetti a essa equiparabili e, contestualmente, ha loro intimato di restituire la somma complessiva di € 118.550,11, di cui € 112.946,22 a titolo di capitale ed € 5.603,89 a titolo di interessi, calcolati al tasso legale dalla data di ciascun pagamento, da aggiornarsi alla data del saldo, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento AGEA del 22 novembre 2023 di decadenza da contributi agricoli, divieto di ulteriori erogazioni e intimazione di restituzione di € 118.550,11
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento AGEA prot. n. 0087357 del 22 novembre 2023, sostenendo che le domande uniche relative alle campagne 2021 e 2022 erano state presentate dall’amministratore giudiziario dell’azienda sottoposta a sequestro e che i contributi erano stati richiesti e, in larga parte, percepiti durante l’amministrazione giudiziaria, prima dell’informazione antimafia interdittiva. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti. Nel corso del procedimento AGEA ha adottato il provvedimento prot. n. 36495 del 9 maggio 2024, annullando la decadenza per i contributi richiesti e accreditati durante l’amministrazione giudiziaria e confermando parzialmente, con nuova istruttoria e motivazione, la decadenza e la restituzione per le somme percepite direttamente dalla società dopo la cessazione dell’amministratore giudiziario. La questione decisiva è se tale sopravvenuto provvedimento abbia determinato il trasferimento dell’interesse di parte ricorrente dal provvedimento originario a quello successivo, rendendo improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata comunicata alla parte ricorrente. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo l’istanza cautelare. AGEA, con il provvedimento del 9 maggio 2024, ha parzialmente annullato l’atto originario quanto ai contributi richiesti e accreditati durante la gestione dell’amministratore giudiziario, ma ha parzialmente confermato la decadenza e l’obbligo restitutorio per i contributi percepiti direttamente dalla società dopo la cessazione dell’amministrazione giudiziaria, rideterminando l’importo in € 51.972,88. Il nuovo atto è stato qualificato come provvedimento propriamente confermativo, poiché adottato dopo una nuova istruttoria e con una diversa motivazione, non come atto meramente confermativo. Ne consegue che l’eventuale annullamento dell’atto originario non arrecherebbe più utilità ai ricorrenti, il cui interesse deve essere eventualmente esercitato mediante impugnazione del nuovo provvedimento.
Osservazioni
Sopravvenuto provvedimento AGEA del 9 maggio 2024
Il provvedimento successivo ha annullato parzialmente l’atto originario per i contributi richiesti e accreditati durante il periodo di amministrazione giudiziaria e ha parzialmente confermato la decadenza e la restituzione per i contributi percepiti direttamente dalla società dopo la cessazione dell’amministratore giudiziario.
Qualificazione del nuovo atto
L’atto del 9 maggio 2024 è propriamente confermativo, non meramente confermativo, perché è stato adottato in seguito alla notifica del ricorso, all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di una diversa motivazione. Esso è pertanto autonomamente lesivo e autonomamente impugnabile.
Sopravvenuta carenza di interesse
L’interesse all’annullamento si è trasferito dall’atto originariamente impugnato al nuovo provvedimento, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso contro il primo atto non procurerebbe più alcuna utilità concreta, strumentale o morale ai ricorrenti.
Istanza cautelare
L’istanza sospensiva è stata assorbita in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 83, comma 3, lett. b), d.lgs. 159/2011
Secondo quanto riferito dal Ministero, esclude la necessità della documentazione antimafia per gli amministratori giudiziari soggetti a verifiche di particolari requisiti di onorabilità.
Richiamato in relazione alla documentazione antimafia.
Individua le cause di sospensione, decadenza o divieto rispetto alle quali la verifica di onorabilità dell’amministratore giudiziario è ritenuta escludente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che ridefinisce l’assetto degli interessi e rende inutile, anche sotto il profilo strumentale o morale, l’eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato.
- È propriamente confermativo, e non meramente confermativo, l’atto adottato all’esito di una nuova istruttoria, di una rinnovata ponderazione degli interessi e di una diversa motivazione; tale atto sostituisce sostanzialmente quello precedente ed è autonomamente impugnabile.
- L’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a richiamare o ribadire il precedente provvedimento senza riaprire l’istruttoria, rivalutare gli interessi o formulare una nuova motivazione; esso, di regola, non è autonomamente lesivo.
- Quando un nuovo provvedimento propriamente confermativo sostituisce o modifica quello impugnato, l’interesse all’annullamento si trasferisce sul nuovo atto e il ricorso contro il provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorso straordinario su decadenza da contributi agricoli
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’impresa agricola e dal suo rappresentante contro AGEA, avverso il provvedimento del 22 novembre 2023 con cui era stata disposta la decadenza da contributi agricoli, il divieto di percepire ulteriori contributi fino all’acquisizione della liberatoria antimafia e la restituzione di € 118.550,11.
Vicenda sostanziale
L’azienda era stata sottoposta a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione e affidata alla gestione di un amministratore giudiziario. Le domande uniche relative alle campagne 2021 e 2022 erano state presentate e sottoscritte dall’amministratore giudiziario, mentre una parte dei contributi era stata percepita durante la gestione giudiziaria. I ricorrenti hanno sostenuto di non aver presentato le domande e di non aver avuto, nel periodo considerato, il potere di gestione dell’azienda.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti. In particolare, hanno contestato che AGEA avesse considerato rilevante l’informazione antimafia interdittiva senza verificare che le domande erano state presentate da un amministratore giudiziario, soggetto distinto dai ricorrenti e sottoposto a specifici controlli di onorabilità.
Rielaborazione dell’atto da parte di AGEA
Dopo la proposizione del ricorso, AGEA ha verificato che le domande erano state effettivamente presentate dall’amministratore giudiziario. Il Ministero ha riferito che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b), d.lgs. 159/2011, per tale soggetto non era richiesta la documentazione antimafia prevista dall’art. 84.
Con il provvedimento prot. n. 36495 del 9 maggio 2024, AGEA ha quindi:
- annullato la decadenza relativa ai contributi richiesti e accreditati durante l’amministrazione giudiziaria;
- mantenuto il divieto di percepire contributi fino all’acquisizione della liberatoria antimafia;
- confermato parzialmente la decadenza e l’obbligo di restituzione per i contributi percepiti direttamente dalla società dopo la cessazione dell’amministratore giudiziario;
- rideterminato la somma da restituire in € 51.972,88, di cui € 49.182,57 a titolo di capitale ed € 2.790,31 a titolo di interessi.
Valutazione sulla natura del nuovo provvedimento
Il Consiglio di Stato ha distinto tra atto meramente confermativo e atto propriamente confermativo. Il primo si limita a richiamare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria o nuova motivazione e, di regola, non è autonomamente impugnabile. Il secondo è adottato dopo un riesame della situazione, una nuova istruttoria e una rinnovata valutazione degli interessi, con motivazione anche diversa; esso costituisce un nuovo provvedimento, autonomamente lesivo e impugnabile.
Nel caso concreto, l’atto del 9 maggio 2024 è stato qualificato come propriamente confermativo perché adottato dopo la notifica del ricorso, all’esito di una nuova istruttoria e con una motivazione diversa. Esso ha parzialmente sostituito e ridefinito l’atto originario.
Esito processuale
Poiché l’eventuale annullamento del provvedimento del 22 novembre 2023 non avrebbe più procurato utilità ai ricorrenti, l’interesse all’annullamento si è trasferito sul nuovo provvedimento. Il ricorso contro l’atto originario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia per la parte relativa ai contributi erogati durante l’amministrazione giudiziaria, ormai annullata in autotutela, sia per la parte relativa ai contributi successivi, oggetto di nuova determinazione e motivazione.
L’istanza cautelare è stata assorbita. Il Consiglio di Stato ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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