Parere n. 22/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Agata Caruso, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Giuseppe, Maria Mandolfo e Vittorio Leo contro il Comune di Catania, avverso l’ordinanza dirigenziale n. 18/182, prot. n. 367641 del 7 settembre 2023, di verifica e messa in sicurezza dell’edificio sito in Catania, via Sacchero 82-84, e la nota prot. n. 463173 del 7 novembre 2023, di mancato accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza dirigenziale n. 18/182, prot. n. 367641.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza dirigenziale n. 18/182, prot. n. 367641 del 7 settembre 2023, di verifica e messa in sicurezza di un edificio sito in Catania, via Sacchero 82-84, e contro la nota del 7 novembre 2023 di mancato annullamento in autotutela.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, comproprietaria esclusivamente dell’unità immobiliare al piano terra, ha impugnato l’ordinanza con cui un dirigente comunale le ha imposto di procedere immediatamente, e comunque entro trenta giorni, alla verifica, al consolidamento o al rifacimento delle parti pericolanti dell’edificio, in relazione a intonaci ammalorati e a un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Ha dedotto: l’incompetenza del dirigente, sostenendo che il provvedimento avrebbe natura di ordinanza contingibile e urgente spettante al sindaco quale ufficiale di governo; la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale; l’erroneità dei fatti, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, poiché gli interventi riguarderebbero parti dell’edificio appartenenti ad altro proprietario. Il parere considera inoltre la precedente sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 471 del 4 febbraio 2025, resa su ricorsi giurisdizionali proposti da altri comproprietari e relativa alla medesima ordinanza.
Il parere
Il ricorso è ritenuto ricevibile, essendo stato proposto entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Nel merito, il Consiglio condivide la precedente decisione del TAR Sicilia e le statuizioni cautelari del CGARS, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo all’incompetenza relativa. L’ordinanza, per natura e contenuto, costituisce un provvedimento contingibile e urgente diretto a prevenire o eliminare un pericolo per la pubblica incolumità; la relativa competenza appartiene al sindaco quale ufficiale di governo, non al dirigente comunale. L’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, pur attribuendo in via generale ai dirigenti gli atti gestionali, fa salva la competenza prevista dagli artt. 50, comma 3, e 54 dello stesso decreto. Il vizio di incompetenza impone l’accoglimento del ricorso e assorbe le ulteriori censure, senza necessità di esaminarle. Il parere è quindi favorevole alla ricorrente, con accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Incompetenza relativa dell’organo dirigenziale
L’ordinanza, in ragione della natura e del contenuto precettivo, è riconducibile ai provvedimenti contingibili e urgenti diretti a prevenire o eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità. La competenza ad adottarla spettava pertanto al sindaco quale ufficiale di governo, non al dirigente comunale.
Art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
La competenza generale dei dirigenti per gli atti di gestione non comprende le ordinanze contingibili e urgenti, poiché l’art. 107, comma 5, fa espressamente salve le competenze previste dagli artt. 50, comma 3, e 54 del testo unico degli enti locali.
Assorbimento delle ulteriori censure
Accertato il vizio di incompetenza, non occorre esaminare i motivi relativi alla violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, al difetto di motivazione e istruttoria, al travisamento dei fatti e alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54
La disposizione individua, insieme all’art. 54, una competenza sottratta alla generale attribuzione dirigenziale prevista dall’art. 107.
art. 54 d.lgs. n. 267/2000
il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Le ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana spettano al sindaco quale ufficiale di governo.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti
L’attribuzione generale ai dirigenti degli atti gestionali è soggetta alla deroga espressa per le competenze del sindaco previste dagli artt. 50, comma 3, e 54.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura relativa all’obbligo di motivazione è assorbita dall’accertamento dell’incompetenza.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa alla comunicazione di avvio del procedimento è assorbita dall’accertamento dell’incompetenza.
art. 21-octies l. n. 241/1990
non è applicabile [...] il meccanismo di non annullabilità per vizio formale ivi portato al vizio di incompetenza
Secondo l’orientamento condiviso nel parere, il vizio di incompetenza non è neutralizzato dal meccanismo di non annullabilità dei vizi formali.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è contenuto in una censura non esaminata perché assorbita.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
Il riferimento è implicito nella natura del procedimento di ricorso straordinario, senza una specifica interpretazione riportata nel parere.
Massime di principio
- Un’ordinanza comunale diretta a imporre interventi immediati per prevenire o eliminare un pericolo per la pubblica incolumità, quando abbia natura contingibile e urgente, deve essere adottata dal sindaco quale ufficiale di governo e non dal dirigente comunale.
- L’attribuzione generale ai dirigenti degli atti di gestione prevista dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 non si estende alle ordinanze contingibili e urgenti, poiché la stessa disposizione fa salve le competenze del sindaco previste dagli artt. 50, comma 3, e 54.
- Il vizio di incompetenza relativa, una volta fondatamente accertato, comporta l’annullamento dell’atto e assorbe le ulteriori censure, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato dall’organo competente.
- Il meccanismo di non annullabilità previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 per taluni vizi formali non si applica al vizio di incompetenza, in quanto il principio di legalità impone che il potere sia esercitato dall’organo cui l’ordinamento lo ha attribuito.
Ordinanza comunale di messa in sicurezza e incompetenza del dirigente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una comproprietaria contro il Comune di Catania, avverso un’ordinanza dirigenziale relativa alla verifica e alla messa in sicurezza di un edificio sito in via Sacchero 82-84, nonché avverso il diniego di annullamento in autotutela.
Fatti e contenuto dell’ordinanza
L’ordinanza, notificata il 27 settembre 2023, imponeva alla ricorrente di procedere, entro trenta giorni e tramite impresa qualificata sotto la direzione di un tecnico abilitato, alla verifica degli elementi dell’edificio e al successivo consolidamento o rifacimento delle parti pericolanti, in relazione alla presenza di intonaci ammalorati e a una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
La ricorrente ha precisato di essere comproprietaria per un quarto della sola unità immobiliare al piano terra e di non essere proprietaria dei piani primo e secondo, interessati dagli interventi indicati nell’ordinanza. Ha inoltre evidenziato che l’area era già stata transennata e che era stata disposta una limitazione della carreggiata.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- l’incompetenza del dirigente, sostenendo che l’atto avesse natura di ordinanza contingibile e urgente di competenza esclusiva del sindaco quale ufficiale di governo;
- la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale;
- l’erroneità dei fatti, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, anche perché gli interventi avrebbero riguardato parti dell’edificio appartenenti ad altro proprietario.
Ricevibilità e fase cautelare
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, essendo stato presentato entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. In sede cautelare era stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento limitatamente alle opere da effettuarsi al di sopra del piano terra.
Precedenti decisioni sulla medesima ordinanza
Il parere richiama la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 471 del 4 febbraio 2025, resa su ricorsi proposti da altri comproprietari destinatari della stessa ordinanza. Il TAR aveva riconosciuto l’incompetenza relativa del dirigente, rilevando che l’atto, per natura e contenuto, avrebbe dovuto essere adottato dal sindaco.
Il TAR aveva inoltre richiamato l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la competenza generale dei dirigenti per gli atti di gestione non incide sulle competenze del sindaco previste dagli artt. 50, comma 3, e 54. Il parere richiama anche l’orientamento secondo cui il vizio di incompetenza non è neutralizzato dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e deve essere esaminato prima degli altri motivi, secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 2015.
Valutazione del Consiglio
Il Consiglio di giustizia amministrativa condivide le precedenti statuizioni cautelari e la sentenza del TAR. L’ordinanza impugnata, essendo diretta a prevenire o eliminare un pericolo per la pubblica incolumità mediante prescrizioni immediate e precettive, rientra nella categoria delle ordinanze contingibili e urgenti.
La competenza ad adottare tali provvedimenti spetta al sindaco quale ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. La competenza generale dei dirigenti prevista dall’art. 107 non consente quindi al dirigente di adottare l’atto in luogo del sindaco.
Esito
Il motivo relativo all’incompetenza relativa è ritenuto fondato e assorbente. Il Consiglio non esamina le ulteriori censure sulla motivazione, sulla partecipazione procedimentale, sull’istruttoria e sull’erronea individuazione dei soggetti obbligati, poiché l’accertamento dell’incompetenza è sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso.
Il parere conclusivo è favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario.
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