Parere n. 89/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 21 dicembre 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, deducendo l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere, esercizio arbitrario del potere, difetto o insufficienza di motivazione, violazione del diritto di difesa e sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria e di avere successivamente adottato un decreto di concessione della cittadinanza, notificato all’interessato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia ottenuto integralmente il bene della vita perseguito, ossia la cittadinanza italiana. La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio del provvedimento favorevole hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Richiamata la distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, la Sezione ha qualificato la fattispecie come cessazione della materia del contendere e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Osservazioni
I - Omessa notificazione del preavviso di diniego
La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è stata esaminata nel merito, poiché il successivo rilascio della cittadinanza ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
II - Eccesso di potere, difetto di motivazione e sussistenza dei presupposti per la cittadinanza
Le censure non sono state esaminate nel merito in ragione della cessazione della materia del contendere conseguente alla riapertura dell’istruttoria e all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per denunciare l’omessa comunicazione del preavviso di diniego; la censura non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta definizione satisfattiva della vicenda.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando un successivo comportamento o provvedimento della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece in ipotesi diverse, nelle quali l’eventuale annullamento non sarebbe più utile o l’interesse sia venuto meno.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione adotta successivamente un provvedimento che soddisfa integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, si determina la cessazione della materia del contendere e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una piena soddisfazione dell’interesse azionato mediante l’operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale decisione non sarebbe più utile o l’interesse alla decisione sia altrimenti venuto meno.
Impugnazione del diniego di cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego;
- eccesso di potere e esercizio arbitrario del potere amministrativo;
- assenza o insufficienza della motivazione;
- violazione del diritto di difesa;
- sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana.
Sopravvenienze nel procedimento
Nel corso dell’istruttoria relativa al ricorso, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti dal ricorrente. All’esito del riesame, il Ministero ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, successivamente notificato all’interessato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che il ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso. La riapertura dell’istruttoria e il rilascio del provvedimento favorevole hanno quindi determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato.
Il Collegio ha richiamato la distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. La prima ricorre quando l’eventuale annullamento dell’atto non sarebbe più utile, ovvero quando l’interesse alla decisione venga meno per altre ragioni. La seconda ricorre, invece, quando l’operato successivo della pubblica amministrazione è integralmente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio.
Nel caso concreto, essendo stato adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza richiesto dal ricorrente, la Sezione ha ritenuto integrata la cessazione della materia del contendere.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le censure non sono state esaminate nel merito, poiché la sopravvenuta concessione della cittadinanza ha reso integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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