Cassazione Penale, Sentenza n. 17362/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo di €242.765,00 rinvenuti in un pacco nell'autovettura. Il difensore deduceva: 1) vizio di fumus commissi delicti per la arbitraria individuazione del reato presupposto (il sequestro era stato fondato originariamente su reimpiego ex art. 648-ter c.p., mentre il Tribunale lo aveva riqualificato in ricettazione o riciclaggio); 2) manifesta non configurabilità delle fattispecie richiamate (mancanza di indicazioni circa l'investimento o la dissimulazione della provenienza illecita); 3) motivazione apparente circa il periculum in mora e violazione dell'art. 324 co. 7 c.p.p. per avere il Tribunale integrato autonomamente la motivazione carente del GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, rilevando che lo stesso aveva attribuito la disponibilità della somma a terzi e quindi non aveva interesse concreto alla restituzione. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla qualificazione del reato o sulla motivazione del periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione; la Corte osserva che la qualificazione di un diverso delitto, quando manca qualsivoglia elemento indiziario individuabile nel provvedimento di sequestro, non può sopperire all'assenza del fumus. Tuttavia, la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
Norma sul riciclaggio; la decisione rileva l'assenza nel provvedimento impugnato di elementi che indichino operazioni dissimulate idonee ad integrare la fattispecie, ma non analizza il punto per la dichiarata inammissibilità.
Norma sul reimpiego; era stata richiamata a titolo originario dal GIP quale reato presupposto del sequestro. Nel ricorso si contestava la manifesta non configurabilità di tale fattispecie, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il gravame per mancanza di interesse.
Estende alle misure cautelari reali il disposto di cui all'art. 309 co. 9 c.p.p.; il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse integrato autonomamente la motivazione carente del GIP, in possibile violazione di questa previsione. La Cassazione non ha valutato il merito poiché ha deciso per l'inammissibilità.
art. 591 comma 2 e art. 609 comma 2 c.p.p.
Principio secondo cui le cause di inammissibilità del gravame sono rilevabili in ogni grado e stato del giudizio; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare d'ufficio l'inammissibilità per difetto di interesse.
Previsione delle sanzioni processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e disposto il pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Massime di principio
- Chi propone impugnazione contro un sequestro preventivo deve avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: se l'indagato dichiara che il bene appartiene a terzi, può essere privo di legittimazione a proporre il gravame e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La verifica del fumus commissi delicti nel provvedimento cautelare richiede che siano indicati elementi, anche indiziari, che colleghino il bene al reato presupposto; la mera riqualificazione del fatto in altra fattispecie senza elementi probatori idonei è contestabile, ma l'incidente processuale dell'interesse può impedire l'esame del merito.
- Le cause di inammissibilità devono essere rilevate d'ufficio in ogni grado: il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile un ricorso anche se il giudice di merito non lo ha fatto.
- Se il ricorso appare infondato o presentato senza interesse concreto l'attore rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); è opportuno valutare preliminarmente la titolarità del diritto sequestrato prima di promuovere impugnazioni.
- Censure sulla motivazione del GIP (es. periculum in mora) possono essere fondate, ma il giudice di merito non può sostituirsi indebitamente al GIP con valutazioni autonome; tuttavia, tali profili potrebbero rimanere inattuati se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →