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Ordinanza

Ordinanza n. 1199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare nella procedura di gara identificata dal CIG B77078565B

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo a una procedura di gara per una fornitura. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara né le censure rivolte all’ordinanza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della fornitura, finanziata in parte con fondi PNRR. Ha inoltre considerato l’interesse dell’appellante riparabile mediante risarcimento per equivalente pecuniario qualora il ricorso fosse accolto nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021

    È richiamato quale fondamento della prevalenza dell’interesse alla sollecita realizzazione dell’intervento finanziato, in parte, con fondi PNRR.

  • art. 125 c.p.a.

    È richiamato per ritenere riparabile per equivalente pecuniario l’interesse dell’impresa concorrente, in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a una procedura di approvvigionamento finanziata, anche parzialmente, con fondi PNRR, il giudice può ritenere prevalente l’interesse nazionale alla sollecita realizzazione della fornitura rispetto all’interesse del concorrente alla sospensione degli atti di gara.
  • La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto dal concorrente risulti, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, riparabile mediante risarcimento per equivalente pecuniario in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito.
  • Il bilanciamento cautelare deve considerare non soltanto il pregiudizio individuale lamentato dal concorrente, ma anche l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione della fornitura e, ove rilevante, il particolare interesse nazionale connesso al finanziamento PNRR.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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