Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alla postazione di interesse del ricorrente e segnatamente quelli del 18/6/2024 e del 19/2/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e successiva determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative, con relativi atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione municipale di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e la determinazione dirigenziale di attuazione del piano. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i verbali delle conferenze di servizi relativi alla postazione di interesse della ricorrente, indicati nel testo come quelli del 18 giugno 2024 e del 19 febbraio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una specifica misura di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. L'udienza pubblica è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità in fatto della vicenda. Il testo dà atto della giurisdizione e competenza del TAR, ma non contiene una decisione definitiva sui motivi di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari della parte ricorrente possono essere soddisfatte ex art. 55, comma, 10, cpa
Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari fissando con priorità l'udienza di merito, anziché adottare una misura cautelare provvisoria o sospensiva.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito è idonea a soddisfare le esigenze cautelari, il giudice può non concedere una specifica sospensione dell'efficacia dell'atto e disporre la trattazione prioritaria del merito.
- La fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito della controversia e non comporta, da sola, l'accoglimento o il rigetto dei motivi di annullamento.
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