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Ordinanza

Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, , della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X – U.O. Amministrativa E.Q. Servizio Attività Produttive, Commercio fisso, Artigianato, Pubblici esercizi Rep. CO/288/2026 Prot. CO/21126/2026 del 10/2/2026 recante “Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 novies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. della SCIA prot. CO85095 del 13/06/2025, relativa all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività esercitata all'interno del Punto Verde Qualità sito in Via di Acilia 300 00125 Roma” e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali

Giustizia amministrativa202603008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio della SCIA relativa all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata presso un Punto Verde Qualità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la SCIA presentata per l'esercizio dell'attività commerciale. Dal testo emerge che l'amministrazione ha fondato l'annullamento anche sulla circostanza che l'originaria dante causa della società ricorrente era stata definitivamente dichiarata priva del titolo a occupare l'area nella quale l'attività viene esercitata. Le ulteriori censure non sono specificate nell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, non fosse superata la deduzione di Roma Capitale, recepita anche nella motivazione dell'atto impugnato, secondo cui l'originaria dante causa della ricorrente era stata dichiarata in via definitiva priva del titolo per occupare l'area interessata dall'attività commerciale. Il giudice non ha quindi ravvisato, nella fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia dell'annullamento della SCIA. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La determinazione impugnata è qualificata come annullamento in autotutela della SCIA; l'ordinanza non svolge un'analisi generale dei presupposti dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando permane non superata una circostanza posta dall'amministrazione a fondamento dell'atto impugnato, quale la definitiva mancanza del titolo di occupazione dell'area in cui viene esercitata l'attività commerciale.
  • La mancanza, accertata in via definitiva, del titolo a occupare l'area nella quale è svolta un'attività commerciale costituisce, allo stato degli atti, un elemento idoneo a sostenere il diniego della tutela cautelare contro l'annullamento della SCIA relativa a tale attività.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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