Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare immediatamente il territorio del Comune di Venezia e divieto di ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 28 dicembre 2023, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità dell’azione di annullamento per difetto di attualità dell’interesse, in ragione della cessata efficacia del foglio di via e della sostanziale assenza di attività difensiva successiva all’ordinanza cautelare che aveva respinto la domanda di sospensione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha dichiarato l’improcedibilità. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso alle parti della questione rilevata d’ufficio e ha assegnato loro dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sull’eccezione relativa alla possibile sopravvenuta carenza di attualità dell’interesse all’annullamento. L’ordinanza cautelare del 23 maggio 2024, che aveva respinto la sospensiva, è richiamata quale elemento del quadro processuale, ma non viene nuovamente esaminata.
Norme richiamate
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione che intende porre a fondamento della decisione, deve assicurarne il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione alle parti e consentire loro di depositare memorie, in attuazione del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La cessata efficacia del provvedimento impugnato può incidere sull’attualità dell’interesse all’azione di annullamento, ma non determina automaticamente l’improcedibilità senza una previa verifica giudiziale dell’interesse residuo e senza il contraddittorio delle parti.
- L’assenza di attività difensiva successiva a una decisione cautelare sfavorevole può essere considerata dal giudice come elemento nella valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione, ma non equivale, da sola, a una definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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