Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest'ultima della quale anche si chiede l'annullamento, entrambe impugnate, unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso, nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione A; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -per la disapplicazione e/o annullamento, negli esclusivi limiti di interesse dei ricorrenti, dell'opposto decreto ministeriale del Ministero della Cultura del 28/11/2008 (doc.2) laddove vieterebbe in Piazza Santa Maria Maggiore qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico, “comprese quelle ambulanti”; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALLI IVANO il 9\3\2026 : -per la disapplicazione e/o annullamento, negli esclusivi limiti di interesse dei ricorrenti, del decreto ministeriale del Ministero della Cultura del 28/10/2011 laddove vieterebbe in Piazza Santa Maria Maggiore qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico, “comprese quelle ambulanti”, decreto non opposto formalmente ai ricorrenti ma conosciuto dallo scrivente difensore a fronte di deposito in data 27/02/2026 da parte dell’Amministrazione capitolina innanzi al TAR Lazio nel giudizio n.r.g. 1606/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare municipale e determinazione dirigenziale attuativa del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, nella parte relativa alla soppressione o delocalizzazione dei posteggi a rotazione, nonché decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 sul divieto di occupazione di suolo pubblico in Piazza Santa Maria Maggiore
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025, contestando la soppressione e/o delocalizzazione dei posteggi a rotazione di interesse della categoria rotazione A, con particolare riferimento al posteggio di Piazza Santa Maria Maggiore. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse dedotto, il decreto ministeriale del Ministero della Cultura del 28 ottobre 2011, indicato come decreto Galloni, e gli atti presupposti o connessi non conosciuti. La censura cautelarmente esaminata riguarda l'erronea considerazione del decreto ministeriale come vincolo non derogabile e fondamento automatico della soppressione del posteggio. I ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, l'illegittimità del decreto per omesso raggiungimento dell'intesa con la Regione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; per le ulteriori censure il TAR ha ritenuto necessaria la trattazione nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto immediatamente lesiva la soppressione dei posteggi potenzialmente beneficiari della proroga fino al 31 dicembre 2026. Quanto alla postazione di Piazza Santa Maria Maggiore, ha rilevato che la deliberazione municipale fondava la soppressione sul vincolo non derogabile imposto dal decreto Galloni, senza un autonomo apprezzamento amministrativo. Ha ravvisato un profilo di fondatezza nella censura relativa al decreto ministeriale, ritenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto del 28 ottobre 2011 debba considerarsi illegittimo, ove contestato in giudizio, per il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, non risultando che tale intesa sia stata successivamente acquisita. Ha quindi sospeso il decreto ministeriale e la deliberazione n. 34 del 2025, limitatamente alla soppressione della postazione di Piazza Santa Maria Maggiore. Non ha sospeso gli ulteriori contenuti degli atti impugnati, rinviando le relative censure alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente l'urgenza e ha compensato le spese della fase cautelare. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la fondatezza provvisoria delle censure e il requisito dell'urgenza, concedendo una sospensione parziale degli atti impugnati.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2015
È stata valorizzata per ritenere illegittimo, ove contestato in giudizio, il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 adottato senza il necessario raggiungimento dell'intesa con la Regione.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che sopprime un posteggio sulla base della ritenuta vincolatività assoluta di un atto ministeriale non può prescindere dalla verifica della legittimità e dell'effettiva portata vincolante dell'atto presupposto; in mancanza di tale verifica, la decisione può risultare cautelarmente illegittima.
- Un atto ministeriale incidente su materie che richiedono il coinvolgimento regionale può essere ritenuto illegittimo, ove contestato in giudizio, quando sia stato adottato senza il necessario raggiungimento dell'intesa con la Regione e non risulti che l'intesa sia stata successivamente acquisita.
- La tutela cautelare può essere accordata solo nei limiti della lesione immediata e specificamente collegata all'atto presupposto illegittimo, rinviando alla fase di merito l'esame delle ulteriori censure non sufficientemente valutabili in sede cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2017/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →