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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00924/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la responsabilità per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale, con pena di sei anni di reclusione. In cassazione sono stati proposti due distinti ricorsi. Il primo deduceva violazione degli artt. 97, comma 4, e 108 c.p.p., sostenendo che la disciplina sulla nomina del difensore prontamente reperibile e sul termine a difesa avesse leso il diritto di difesa. Con la seconda censura dello stesso ricorso si lamentava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorso riproponeva la violazione degli artt. 97, comma 4, e 108 c.p.p. e inoltre censurava la motivazione quanto alla prova della responsabilità, deducendo in modo generico l'inaffidabilità della persona offesa e non specificando le lacune o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla questione sul termine a difesa, ha rilevato che la mancata concessione del termine previsto dall'art. 108 c.p.p. integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; nel caso concreto la nullità non era stata tempestivamente eccepita nel verbale di udienza. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la motivazione di merito congrua, perché fondata su elementi ostativi specifici: modalità delle condotte di prevaricazione fisica e sessuale, reiterazione anche più volte al giorno, presenza dei figli, durata protratta nel tempo e cessazione della condotta per iniziativa della persona offesa e non dell'imputato. Quanto alla responsabilità, il motivo è stato giudicato totalmente generico, perché a fronte di una doppia conforme di colpevolezza si limitava a contestare l'attendibilità della persona offesa senza precisare le dedotte lacune o contraddizioni. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Richiamato quale parametro della disciplina del difensore prontamente reperibile e del diritto di difesa, in coordinamento con l'art. 108 c.p.p., ma senza accoglimento della censura.

  • art. 108 c.p.p.

    La mancata concessione del termine a difesa integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente dopo l'atto lesivo, altrimenti è preclusa la deduzione in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono una concessione automatica, ma richiedono elementi positivi; il giudice può negarle indicando gli elementi di maggiore rilievo ostativi senza dover esaminare ogni deduzione difensiva o tutti i parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    È sufficiente che il giudice individui gli elementi di riferimento ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, senza analizzare analiticamente tutti i criteri legali.

  • art. 572 c.p.

    Norma incriminatrice contestata per i fatti di maltrattamenti in ambito familiare o convivente.

  • art. 609-bis c.p.

    Norma incriminatrice contestata per i fatti di violenza sessuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. costituisce una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente dopo il compimento dell'atto lesivo; se la deduzione avviene solo in cassazione, il motivo è inammissibile.
  • Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: il loro riconoscimento richiede la presenza di elementi positivi idonei a giustificare una più favorevole valutazione della pena.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indica gli elementi di preponderante rilievo ostativi, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Un motivo di ricorso contro la valutazione della responsabilità è inammissibile se si limita a una contestazione generica dell'attendibilità della persona offesa senza specificare le lacune, le contraddizioni o gli errori logici della motivazione di merito.
  • A fronte di una doppia conforme di condanna, la censura sulla prova deve rispettare un elevato grado di specificità intrinseca ed estrinseca, altrimenti è dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniViolazione degli obblighi di assistenza familiareViolenza sessuale
RamiProcesso penaleDelitti contro la famigliaReati sessuali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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