Cassazione Penale, Sentenza n. 3253/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Dinno Carmine impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva dichiarato penalmente responsabile, per i reati di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) e di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000). I motivi del ricorso contestavano: 1) la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di occultamento/distruzione, sostenendo che la condotta fosse distruttiva e non di occultamento (quindi presumibilmente anteriore alla data della verifica fiscale), e denunciando un'inversione dell'onere della prova; 2) la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di dichiarazione infedele, con richiamo al tempus commissi delicti indicato il 30/09/2011 e alla sospensione del termine dovuta solo al rinvio per la pandemia; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), ritenendo estinto il reato per prescrizione (termine decennale decorrente dalla presentazione della dichiarazione del 30/09/2011, con unico periodo di sospensione di 64 giorni per il rinvio Covid, determinando l'estinzione il 03/12/2021, anteriore alla sentenza d'appello del 13/01/2022). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo con riferimento a quel capo e ha eliminato la pena correlata (aumento di 2 mesi). Sulle restanti censure (in particolare la qualificazione della condotta come occultamento ai sensi dell'art. 10 e le questioni relative alla pena e alle attenuanti) il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la qualificazione come occultamento è stata ritenuta adeguatamente motivata (reato permanente consumato alla data della verifica fiscale del 15/12/2015), e la determinazione della pena è stata considerata congrua. La pena complessiva è quindi definitivamente rideterminata in un anno e otto mesi di reclusione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Regola il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili; nella sentenza viene qualificato come reato di pericolo concreto e, in ipotesi di occultamento, come reato permanente la cui consumazione si determina alla data dell'accertamento/fisica irreperibilità (qui 15/12/2015).
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 4
Dispone il reato di dichiarazione infedele; la prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (qui 30/09/2011), e pertanto il relativo termine prescrizionale va calcolato da quella data tenendo conto delle sospensioni previste.
Richiamato in rapporto alle questioni di prescrizione/estinzione della pena; la norma è stata evocata nella censura, e la Corte la considera nel quadro delle regole sulla prescrizione.
Richiamato in combinato disposto con art. 167 c.p. nella censura relativa alla prescrizione; la sentenza lo prende in esame nel contesto delle doglianze procedurali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte le applica per definire l'ammissibilità e il merito delle censure.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio di rieducazione e alla determinazione della pena; la Corte valuta la congruità della pena alla luce degli elementi di fatto e del principio costituzionale.
Massime di principio
- Occultamento vs distruzione: se l'imputazione è formulata 'occultamento o comunque distruzione', e la sentenza ritiene prevalente l'ocultamento, spetta all'imputato provare che la condotta fu invece distruttiva e dimostrare la data della distruzione per far decorrere diversamente la prescrizione.
- Reato di occultamento di scritture contabili è reato permanente: la prescrizione decorre dalla data in cui l'indisponibilità viene accertata (es. data della verifica fiscale) e non dall'ipotetica data dell'azione iniziale.
- Dichiarazione infedele: il termine prescrizionale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale; perciò, per valutare la prescrizione, va preso quel giorno come punto di partenza e computate eventuali sospensioni (es. quelle legate al Covid).
- Sospensioni legate al Covid-19 devono essere quantificate e computate nel calcolo della prescrizione secondo la giurisprudenza di legittimità (la Suprema Corte ha indicato, in casi analoghi, periodi specifici di sospensione).
- Effetto della prescrizione pronunciata in Cassazione: quando un reato è dichiarato estinto per prescrizione, la relativa pena va eliminata e la misura della pena complessiva va rideterminata eliminando gli aumenti connessi al capo estinto.
- Sul piano della motivazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità: contestazioni generiche sull'eccesso della pena sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è congrua e proporzionata agli elementi di illecito (importo, pluralità di condotte, precedenti).
- Quando si contesta la prescrizione è cruciale documentare con precisione il 'tempus commissi delicti' e ogni circostanza che possa interrompere o sospendere il decorso del termine prescrizionale.
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