Cassazione Civile, Ordinanza n. 21729/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio il difetto originario di interesse ad agire dell'opponente, non avendo la stessa dimostrato un pregiudizio concreto rientrante nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Per questo non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., compensando integralmente le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La contribuente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro una cartella di pagamento e il relativo estratto di ruolo, relativi a un credito di euro 120.361,44 derivante da sentenza di condanna in favore del Ministero dello sviluppo economico e riscossi coattivamente. Il tribunale aveva ritenuto regolare la notifica della cartella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha dedotto l'inesistenza della cartella per mancata notifica o per violazione delle regole di notificazione, richiamando l'art. 26 d.P.R. 602/1973 e l'art. 140 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione di legge e di norme costituzionali, sempre in relazione all'art. 26 d.P.R. 602/1973 e all'art. 140 c.p.c., sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità avesse inciso sulla disciplina applicabile. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'originaria inammissibilità della domanda: l'opposizione era stata proposta solo dopo una verifica presso gli uffici dell'agente della riscossione, senza dimostrare uno specifico interesse ad agire secondo la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 come interpretata dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
richiamato quale disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa, ma il merito della sua applicazione non è stato esaminato per il rilievo pregiudiziale del difetto di interesse ad agire
richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte non ne ha scrutinato la violazione per assorbimento pregiudiziale
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel secondo motivo come norma costituzionale asseritamente violata
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
norma sopravvenuta che tipizza i casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è sorretta da interesse ad agire; la Corte la applica anche ai processi pendenti e richiede la prova del concreto pregiudizio nei casi previsti
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto, integrando l'interesse ad agire
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, rilevante per l'interesse ad agire
richiamato in relazione alla decisione delle Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza
indicato come mezzo per depositare documentazione in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire
base della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto della condizione dell'azione
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire non si presume ma deve essere dimostrato dal debitore, poiché la condizione dell'azione ha natura dinamica e può essere verificata fino alla decisione anche alla luce di norme sopravvenute.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 tipizza i casi nei quali l'invalida notificazione della cartella integra di per sé un interesse ad agire, in particolare quando l'iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a gare pubbliche, sui pagamenti della pubblica amministrazione o sulla conservazione di benefici verso la P.A.
- Se manca la prova dello specifico pregiudizio contemplato dalla norma, l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile originariamente e la sentenza va cassata senza rinvio, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta o proseguita.
- In sede di legittimità, la prova dell'interesse ad agire può essere fornita mediante produzione documentale nei modi e nei termini consentiti dal codice di rito, ma in mancanza di tale dimostrazione la Corte può rilevare d'ufficio il difetto della condizione dell'azione.
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