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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da rapporti di vicinato e di titolarite0 su un fondo agricolo e su porzioni di un fabbricato rurale. I proprietari di una parte del compendio convenivano in giudizio l'altra parte chiedendo la rimozione di una baracca in lamiera che, secondo loro, insisteva in parte sulla loro particella e in parte su area del convenuto, oltre al divieto di passaggio sulla loro particella e attraverso locali del fabbricato, l'apposizione dei termini e il risarcimento dei danni. Il convenuto, a sua volta, si opponeva alla rimozione della baracca, sosteneva l'usucapione della porzione di terreno occupata, rivendicava la propriete0 di una pif9 ampia estensione della particella acquistata in precedenza e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento di servite0 di passaggio per destinazione del padre di famiglia o per usucapione a favore della propria porzione di fabbricato rurale. In appello la domanda di servite0 per destinazione del padre di famiglia non risulta esaminata, mentre la Corte territoriale ha respinto le domande di usucapione e la richiesta risarcitoria. In Cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 e 934 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il rigetto della domanda di apposizione dei termini e il giudicato sul punto avrebbero dovuto impedire l'accoglimento della domanda di rimozione della baracca e dell'actio negatoria servitutis; 2) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriori violazioni in tema di confine e passaggio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1062 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di servite0 per destinazione del padre di famiglia, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo e nuova valutazione delle prove sulla domanda di usucapione. I controricorrenti, con ricorso incidentale, hanno censurato il rigetto della domanda di risarcimento danni, deducendo violazione degli artt. 949, 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti relativi alla lesione della fruibilite0 del fondo e del fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi del ricorso principale, perche9 in gran parte diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque ostati dalla doppia conforme; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda riconvenzionale di accertamento della servite0 di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ne9 sulla correlata eccezione di prescrizione per non uso. Il ricorso incidentale e8 stato dichiarato inammissibile, perche9 le doglianze sul danno tendevano a una diversa lettura del materiale istruttorio, gie0 valutato dai giudici di merito come insufficiente a fondare il risarcimento o una liquidazione equitativa. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimite0.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia del giudicato, ma la Corte ha escluso che sul punto del confine vi fosse un accertamento coperto da giudicato decisivo.

  • art. 934 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla propriete0 della baracca e dell'area occupata, ma non idoneo a fondare l'accoglimento dei motivi proposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure che in realte0 miravano a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di servite0; il motivo e8 stato accolto per violazione dell'obbligo di pronuncia su una domanda ritualmente riproposta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilite0 nei limiti preclusi dalla doppia conforme e quando la censura si risolveva nella richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato come causa di inammissibilite0 della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme.

  • art. 951 c.c.

    richiamato per spiegare che la domanda di apposizione dei termini era stata ritenuta inammissibile per difetto del presupposto della certezza del confine.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione e8 stata ravvisata in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di servite0 per destinazione del padre di famiglia.

  • art. 1062 c.c.

    norma sulla destinazione del padre di famiglia, posta a fondamento della domanda riconvenzionale non esaminata dalla corte territoriale.

  • art. 949 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per il risarcimento conseguente all'actio negatoria, ma la Corte ha rilevato la mancanza di prova del danno.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno; esclusa perche9 mancava una prova adeguata del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere probatorio sul danno; la Corte ha ritenuto non assolto l'onere di prova da parte dei richiedenti.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia decisione conforme di merito, il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e8 inammissibile nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che la censura non sia effettivamente diretta a un diverso errore censurabile.
  • Il giudicato su una domanda non puf2 essere esteso a fatti o questioni che non siano stati effettivamente accertati nel merito; il rigetto di una domanda dichiarata inammissibile non integra, di per se9, un accertamento decisivo sul fatto sottostante.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.
  • La servitf9 per destinazione del padre di famiglia richiede un effettivo esame della domanda e delle condizioni di legge; se il giudice d'appello omette del tutto di pronunciarsi, la decisione non puf2 restare ferma sul punto.
  • Le doglianze che mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza indicare un vero fatto storico decisivo omesso, sono inammissibili in cassazione.
  • In tema di risarcimento danni, la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno e della sua natura; in mancanza di tale prova, non puf2 supplire il solo richiamo all'equite0.

Come è indicizzato

MateriePropriete0PossessoServite0ImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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