Cassazione Penale, Sentenza n. 31669/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari per 189 giorni nell'ambito di un procedimento penale inizialmente conclusosi con condanna in primo e secondo grado. La Corte di cassazione, con sentenza del 5 aprile 2023, aveva annullato senza rinvio e assolto l'interessato con la formula per non aver commesso il fatto. Il 12 maggio 2025 era stata proposta domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. La Corte d'appello di Bari aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, ritenendo che il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. decorresse dal 5 aprile 2023 e fosse scaduto il 5 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 315 c.p.p. e all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sostenendo che al termine biennale dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali; secondo il ricorrente, computando i periodi di sospensione maturati negli anni 2023 e 2024, la scadenza sarebbe stata il 6 giugno 2025 e la domanda del 12 maggio 2025 sarebbe stata tempestiva. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la questione della sospensione feriale. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, formulando tuttavia considerazioni sulla colpa grave ostativa non pertinenti all'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che la sospensione dei termini nel periodo feriale si applica anche al termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, poiché si tratta di un termine di decadenza relativo all'atto introduttivo del giudizio e la domanda giudiziale costituisce l'unico rimedio per ottenere l'indennizzo. Il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria, individuata nel caso concreto nel 5 aprile 2023, ma deve essere prorogato dei 62 giorni di sospensione feriale. Di conseguenza, la domanda proposta il 12 maggio 2025 era tempestiva e la declaratoria di inammissibilità era erronea. L'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, oggetto della domanda proposta dal ricorrente.
Prevede il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; tale termine ha natura anche processuale ai fini della sospensione feriale.
art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine biennale per introdurre il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Costituisce la base normativa del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
- Il termine per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza assolutoria e deve essere computato tenendo conto dei periodi di sospensione feriale previsti dalla legge n. 742 del 1969.
- Il termine previsto dall'art. 315 c.p.p. ha natura anche processuale, poiché riguarda l'atto introduttivo di un giudizio e la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo.
- Il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione ha natura civile, pur svolgendosi dinanzi al giudice penale; tale natura concorre a giustificare l'applicazione della sospensione feriale.
Come è indicizzato
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