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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39633/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati allo Schmid per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente denunciava: mancata, contraddittoria e illogica motivazione in relazione agli artt. 273 e 299 c.p.p., sostenendo che i fatti costituiscono uso collettivo della sostanza (consumo con Cannata Isabella) e non cessione; possibile ricorrenza della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, in ogni caso, la proporzionalità delle esigenze cautelari avrebbe consentito l'adozione di una misura meno gravosa ex artt. 274 e 275 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: le dichiarazioni della Cannata sull'acquisto ripetuto di stupefacenti dallo Schmid e il materiale rinvenuto alla perquisizione (dieci involucri contenenti cocaina per complessivi 4,6 g occultati negli slip; in casa 1,45 g di marijuana, 27 g di hashish e una dose di cocaina; totale cocaina 5,46 g; cinque bilancini, una bilancia di precisione, una calcolatrice, materiale per il confezionamento, 480 euro in contanti e quattro cartucce) costituiscono elementi sufficienti per la configurazione della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede cautelare, la gravità degli indizi non richiede il livello di precisione e concordanza previsto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., e ha escluso che la doglianza implichi valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Quanto alla ricomprensione nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73, la Corte ha osservato che il ricorrente non trae utile concreto dalla riformulazione giuridica poiché gli arresti domiciliari sono compatibili con tale fattispecie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Si è discusso della possibile qualificazione nella fattispecie di lieve entità (comma 5); la Corte ha ritenuto che la riformulazione non fosse vantaggiosa per il ricorrente poiché la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con quella fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    L'art. 273 richiede, per l'adozione di misure cautelari personali, la "gravità indiziaria"; la Corte conferma che tale standard è adeguato e meno stringente rispetto ai requisiti probatori del giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    L'art. 192, comma 2, richiede precisione e concordanza degli indizi per affermare la responsabilità nel merito; la Corte ricorda che questi requisiti non sono necessari nella fase cautelare ai fini dell'art. 273.

  • Codice di procedura penale, artt. 274-275

    Le norme sulle misure cautelari meno afflittive e sui criteri di proporzionalità sono state richiamate dal ricorrente per sostenere la possibilità di misure meno gravi; la Corte però ha ritenuto che le esigenze cautelari esposte giustificassero la misura adottata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007; Sez. 6, Sent. n. 10941 del 15/02/2017

    Richiamati principi consolidati: il controllo di legittimità verifica la correttezza giuridica e motivazionale delle decisioni del riesame, senza riesame degli specifici fatti; conferma della distinzione tra standard probatorio cautelare e standard probatorio del merito; interesse ad impugnare la qualificazione giuridica sussiste solo se da essa deriva una concreta utilità per l'indagato.

Massime di principio

  • In sede cautelare è sufficiente la "gravità indiziaria" (art. 273 c.p.p.), ossia un livello di probabilità qualificata della responsabilità, non richiesto il rigore probatorio del giudizio di merito (art. 192, comma 2).
  • Il rinvenimento di sostanza stupefacente insieme a strumenti per il confezionamento, bilance di precisione e denaro contante costituisce un quadro indiziario idoneo a sostenere misure coercitive più severe rispetto alla mera detenzione per uso personale.
  • La qualificazione del fatto come "fattispecie di lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) può incidere sulle misure cautelari solo se produce una concreta utilità per l'indagato (es. impedisce la custodia in carcere); altrimenti la mera prospettazione di diversa qualificazione non è sufficiente a rimuovere la misura.
  • Le impugnazioni in Cassazione sulle misure cautelari devono concentrarsi su vizi di diritto e di motivazione: non è consentito rinnovare la valutazione di merito o richiedere una riconsiderazione complessiva del compendio probatorio.
  • La proporzionalità e graduazione delle misure deve essere valutata sul concreto quadro indiziario e sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), e non solo sulla quantità di droga sequestrata.

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