Cassazione Penale, Sentenza n. 6624/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del 06/09/2021. Il ricorrente censurava la sussistenza del sequestro preventivo sulla somma di euro 300.000 contenuta nella cassetta di sicurezza a lui intestata, sostenendo l'assenza di prove della sua disponibilità sul denaro. Si deduceva che: a) altra persona (Fulvietto Pierangelini) possedeva la chiave e accedeva alla cassetta; b) gli accessi non erano sempre registrati e alcune banconote erano posteriori all'ultima apertura ufficiale; c) atti ostenterebbero la proprietà del denaro da parte di Pierangelini; d) dalle intercettazioni Giannini sarebbe estraneo all'accordo corruttivo contestato; e) a Giannini non erano contestati altri reati; f) non risultava il collegamento delle somme al reato di concorso in corruzione; g) in ogni caso il sequestro avrebbe dovuto limitarsi a euro 18.800, indicati come profitto dell'accordo corruttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una motivazione idonea e non meramente apparente: il Tribunale aveva richiamato il decreto di sequestro e gli elementi indiziari, spiegando perché Giannini fosse titolare della cassetta e formalmente l'unico autorizzato all'apertura, pur con uso promiscuo da parte di Pierangelini, e aveva esposto le ragioni per ritenere la sua partecipazione, quale intermediario per la riscossione, all'accordo corruttivo e la sproporzione della somma rispetto alla sua base reddituale. La Corte ha precisato che le doglianze del ricorrente assorbivano una riconsiderazione del merito probatorio, non consentita in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.1 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 18/01/2022.
Norme richiamate
Indicano i reati contestati (concorso in reato, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e corruzione per atti d'ufficio): la motivazione del Tribunale ha ricollegato indiziariamente le somme sequestrate all'accusa di corruzione contestata a carico dell'indagato.
La Corte ha richiamato il divieto di dedurre in cassazione questioni di merito relative all'apprezzamento delle prove; le contestazioni che attengono al convincimento del giudice di merito sono inammissibili se formulate come violazione di legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov); Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 (Gabriele)
Richiamate per il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, salvo i casi in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente; la motivazione deve contenere i requisiti minimi per rendere comprensibile l'iter logico del giudice.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è limitato a questioni di diritto: non è il canale per rinnovare una valutazione di merito sulle risultanze indiziarie.
- La motivazione del provvedimento impugnato deve avere i requisiti minimi di chiarezza e collegamento logico; la sua mera apparente o assente motivazione può rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
- Per sostenere l'inammissibilità o l'illegittimità di un sequestro preventivo è cruciale dimostrare l'assenza di ogni ragionevole collegamento indiziario tra il bene sequestrato e il reato: prove documentali o circostanziali che dimostrino la disponibilità del bene da parte di terzi possono essere decisive, ma vanno valutate nel merito del giudice di merito.
- Se la censura si limita a proporre una diversa valutazione della stessa base indiziaria (contestando la credibilità o la valenza probatoria degli elementi), la cassazione la respingerà come improponibile per vizio di merito ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- La proporzionalità del sequestro rispetto alla base reddituale dell'indagato e all'entità del profitto contestato è un elemento che il giudice deve considerare; tuttavia, la semplice deduzione di sproporzione è una questione che richiede accertamenti di fatto.
- In presenza di uso promiscuo della cassetta o di accessi da parte di terzi, il ricorrente deve fornire elementi idonei a escludere concretamente la sua disponibilità sul contenuto per ottenere la rimozione del sequestro, preferibilmente in sede di merito.
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