Cassazione Penale, Sentenza n. 26118/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 15/10/2020 che: confermava la condanna per bancarotta fraudolenta di Gialluca Di Ottavio (con pena ridotta), applicava una pena ridotta a Christian Naddeo in virtù dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. e confermava la durata fissa di 10 anni per le pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Di Ottavio per genericità e per essere versato in fatto; ha ritenuto non proponibile il ricorso di Naddeo laddove le questioni erano state rinunciate in funzione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., in quanto tale accordo ha effetti preclusivi anche in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (che erano state fissate in modo rigido a 10 anni), ritenendo applicabile ex tunc la declaratoria di incostituzionalità della Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) e seguendo l'indirizzo delle Sezioni Unite (n. 28910/2019) secondo cui le pene accessorie devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. La causa è stata rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia esclusivamente sul punto delle pene accessorie.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
L'accordo sulla pena in appello ai sensi di tale norma limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: le questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo risultano inammissibili in cassazione.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni
La formulazione che prevedeva una durata fissa di 10 anni è stata dichiarata incostituzionale; la norma non può più garantire automaticamente il periodo fisso, per cui la durata delle pene accessorie va ora determinata concretamente dal giudice nei limiti edittali risultanti dalla riformulazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 216 che imponeva la durata fissa di 10 anni, stabilendo che la norma debba intendersi come consentendo una durata fino a dieci anni e imponendo quindi la rideterminazione delle pene accessorie.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 28910 del 2019
Ha risposto che, a seguito della riformulazione operata dalla Corte Costituzionale, le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e non commisurate automaticamente alla pena principale.
Indica i criteri per la determinazione della pena (attenuanti/agggravanti, personalità dell'agente, finalità rieducative ecc.) che devono essere utilizzati dal giudice per determinare concretamente la durata delle pene accessorie ora che la rigidità dell'art. 216 è venuta meno.
Norma richiamata dalle Sezioni Unite in ordine alla commisurazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale; la giurisprudenza ha chiarito che, dopo la riformulazione, il giudice deve applicare l'art. 133 per la determinazione concreta.
art. 136, comma 1 Cost. e art. 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87/1953
Stabilisce che la dichiarazione di incostituzionalità opera con efficacia ex tunc; pertanto la riformulazione dell'art. 216 ha effetto retroattivo anche nel processo in corso, imponendo la revisione delle pene accessorie già inflitte.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (richiamata)
Principio secondo cui non può essere conservata come legittima una pena determinata sulla base di una cornice edittale prevista da una norma poi dichiarata incostituzionale sin dall'origine.
Massime di principio
- Un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. limita la materia impugnabile: le questioni rinunciate dall'imputato non sono normalmente proponibili in cassazione.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio, anche al di fuori delle questioni sollevate dalle parti, l'illegittimità di un trattamento sanzionatorio se derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità che opera ex tunc.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (sent. Corte Cost. n. 222/2018), le pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta non vanno più applicate automaticamente per 10 anni ma devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se una pena accessoria è stata determinata alla luce di una norma poi riformulata o dichiarata incostituzionale, la determinazione va riesaminata: non è possibile mantenere una durata fissata in base a una cornice edittale illegittima.
- In presenza di sviluppi costituzionali o di legittimità sul regime edittale delle pene, anche processi definiti con accordi di pena possono subire effetti correttivi d'ufficio sul piano delle pene accessorie, pur quando le impugnazioni delle parti risultino inammissibili per rinuncia.
- Difensori e parti devono valutare, prima di aderire ad un patteggiamento o ad accordi in appello, il rischio di sopravvenienze normative o costituzionali che potrebbero comportare successivi ricalcoli delle pene accessorie e possibili rinvii per nuovo esame.
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