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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41553/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 03/04/2024 che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. con riferimento a sei sentenze irrevocabili per truffe ai danni di tabaccherie. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 81 cpv. c.p. e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte fossero parte di un unico disegno criminoso

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario originariamente progettato nelle sue linee essenziali. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivatamente escluso la continuazione perché le truffe erano commesse in tempi diversi, in luoghi diversi, ai danni di persone diverse: elementi che non dimostravano una progettazione unitaria ma piuttosto la tendenza a delinquere del ricorrente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione in sede esecutiva richiede che le violazioni costituenti presupposto facciano parte di un unico programma criminoso originariamente concepito; non è sufficiente la serialità delle condotte

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di disegno criminoso e alla necessità di distinguere la continuazione da istituti diversi (recidiva, abitualità) che puniscono la tendenza a delinquere

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione degli atti: la decisione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta adeguatamente motivata sul punto dell'assenza di un disegno unitario

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per formulare i motivi di doglianza in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 5 n. 1766/2015; Sez. 1 n. 11564/2012; Sez. 1 n. 44862/2008; ecc.)

    Conferma i criteri per il riconoscimento della continuazione: necessità di dimostrare l'originaria progettazione di una serie di reati e di escludere che si tratti di mera serialità o tendenza a delinquere; la verifica non può basarsi su congetture

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario concepito fin dall'inizio: non basta la ripetizione di reati simili
  • Fattori che avvalorano la continuazione: progettazione comune, stesso fine perseguito, identità o forte analogia di modus operandi, vicinanza temporale e vittime/luoghi omogenei
  • Fattori che la escludono: significative distanze temporali, luoghi diversi, vittime differenti e assenza di elementi che colleghino le condotte in un disegno unitario
  • La giurisprudenza richiede elementi probatori concreti; le inferenze basate su mere supposizioni o sulla 'tendenza a delinquere' non sono sufficienti
  • In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione verifica il corretto inquadramento giuridico e la motivazione: non è luogo per una semplice rivalutazione fattuale se la motivazione è coerente

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